Credito d’imposta per la formazione degli imprenditori agricoli
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 364506 del 3 ottobre 2025, ha comunicato che la percentuale del credito d’imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, previsto dall’art. 6, L. n. 36/2024, è pari al 100%. La norma citata prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti, che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Il credito d’imposta è usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’art. 4, comma 4, D.I. 1° aprile 2025 dei Ministri dell’Agricoltura e dell’Economia (“Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”), ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta comunicato, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 305754/2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per il 100%, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale. Il credito d’imposta, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 3 ottobre 2025, previo rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito d’imposta, e comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 54/E del 7 ottobre 2025, ha istituito il codice tributo “7040”, denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo dev’essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.



