17 Ottobre 2025

Regime impatriati e applicazione della preclusione per gli agenti UE

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 264/E del 13 ottobre 2025, fornisce chiarimenti sull’applicazione del regime impatriati, rispondendo al quesito di un cittadino italiano che, avendo lavorato da gennaio 2021 a ottobre 2022 in Lussemburgo alla BEI (Banca europea per gli investimenti) e dal 2023 al 2025 a Londra presso la BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), chiede, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa sugli impatriati, se può usufruire del regime agevolativo, considerando che da ottobre 2025 si trasferirà in Italia per motivi personali e professionali, o se al suo caso viene applicata la preclusione prevista per i funzionari europei.

Il Protocollo n. 7 sui Privilegi e sulle immunità dell’unione Europea prevede, infatti, che funzionari e agenti UE siano considerati “ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’Aire nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l’accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, deve considerarsi precluso”, come precisato anche nella circolare n. 33/E/2020.

L’Agenzia chiarisce che l’istante potrà fruire del regime di favore, non dovendosi applicare la preclusione prevista per i funzionari europei, in quanto la BERS non rientra fra le istituzioni e gli organi dell’UE e, quindi, non è soggetta al citato protocollo. Di conseguenza, al rientro in Italia, sempreché siano rispettati tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla norma, il dipendente potrà fruire del nuovo regime a partire dal 2026, sempre che non ricorrano le circostanze indicate dalla normativa che prevedono un allungamento dei tempi di permanenza all’estero da 3 a 7 periodi d’imposta.

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