21 Ottobre 2025

Imprese di autotrasporto: versamento quote 2026

di Redazione Scarica in PDF

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2025 la delibera n. 3 dell’8 ottobre 2025 del Ministero delle Infrastrutture, contenente le quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2026.

Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2025, devono corrispondere, per l’annualità 2026, la quota per l’iscrizione all’albo (art. 63, Legge n. 298/1974) e le quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l’anno 2026 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale (art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 284/2005).

Il versamento della quota dev’essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con 2 modalità alternative:

  1. pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell’applicazione dei pagamenti;
  2. pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD), che avviene in modalità differita. L’utente stampa o visualizza il pdf dell’avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

Entrambe le modalità sono attivabili nell’apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2026 o a eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella sezione «Pagamento quote» medesima.

La quota da versare per l’anno 2026 è stabilita nelle seguenti misure:

  • quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’albo: 30 euro;
  • ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto, secondo la tabella riportata nella delibera;
  • ulteriore quota (in aggiunta a quelle sopra) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 000 kg, prendendo a riferimento gli importi stabiliti nella tabella 2 della delibera.

La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2026 dev’essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

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