Riduzione contributiva edili confermata per l’anno 2025
di Redazione Scarica in PDF
È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro, in data 24 ottobre 2025, il D.I. 29 settembre 2025 dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, che ha confermato anche per l’anno 2025 la riduzione nella misura dell’11,50% dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, prevista dall’art. 29, comma 2, D.L. n. 244/1995.
Si rammenta che:
- l’art. 29, comma 1, D.L. n. 244/1995 prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1 (malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili);
- il successivo comma 2 stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%;
- il comma 5 del medesimo art. 29 prevede, invece, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2;
- il D.D. 16 maggio 2024, per l’anno 2024, ha fissato all’11,50% la riduzione di cui all’art. 29, comma 2, D.L. n. 244/1995, che, secondo le rilevazioni elaborate dall’INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, viene compensata dall’ammontare del gettito contributivo.



