L’illegittimità del primo licenziamento non travolge anche il secondo licenziamento
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 luglio 2025, n. 20572, ha deciso che, ove sia intervenuto nelle more del giudizio e prima dell’ordine di reintegrazione un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all’illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l’ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l’accertamento dell’attualità del rapporto e, quindi, travolga anche l’accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell’idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto.



