Riduzione premi e contributi assicurativi INAIL per l’anno 2026 e nuovi Indici di gravità medi
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L’INAIL, con circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, ha offerto indicazioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi, prevista dall’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013, per settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con D.I. 30 settembre 2025, ha fissato al 13,02% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2026, che si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’INPS.
Il medesimo D.I., che ha approvato la delibera INAIL del CdA n. 128/2025, ha stabilito anche gli Indici di gravità medi (Igm) per il triennio 2026-2028, da applicarsi ai premi e contributi non ancora revisionati.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo. Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella dcod@postacert.inail.it della Direzione centrale per l’organizzazione digitale, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’INPS, dei soggetti ai quali dev’essere applicata la riduzione.



