5 Novembre 2025

In marcia verso l’autoliquidazione: gli appuntamenti fondamentali

di Fabrizio Vazio Scarica in PDF

L’autoliquidazione è ancora lontana, ma le sedi INAIL stanno già provvedendo alle incombenze necessarie per preparare l’importante appuntamento. Nelle prossime settimane l’Istituto provvederà al calcolo dei tassi e adotterà il c.d. blocco dei classificativi, che impedirà temporaneamente le variazioni di rischio. Saranno, poi, disponibili i tassi applicabili e le basi di calcolo, che verranno peraltro riestratte nei casi previsti. I datori di lavoro devono occuparsi anche degli eventuali interventi per ottenere l’OT23 e di verificare se il presunto è da ridurre. E, alla fine di tutto, c’è l’invio del foglio salari, necessario perché anche se si paga il premio, ove manchi la denuncia delle retribuzioni, non si ottiene il DURC.

 

Premessa: l’INAIL sta già lavorando

Sembra strano iniziare a parlare di autoliquidazione a fine ottobre, ma in realtà l’iter che conduce al versamento del premio è già iniziato.

In primis, ovviamente, sono interessate le sedi INAIL, le quali devono provvedere alla sistemazione di tutti gli scarti di autoliquidazione 2025.

Si tratta, evidentemente, di un lavoro fondamentale, in quanto, ove l’autoliquidazione dell’anno precedente rimanga in scarto, i tassi saranno verosimilmente sbagliati.

Il lavoro delle sedi INAIL proseguirà nelle prossime settimane, come si dettaglierà in seguito, ma nel frattempo anche i professionisti che seguono le aziende possono svolgere utili controlli: vediamo quali.

 

Meglio controllare ora

Il mese di ottobre è utile per verificare se la classificazione o l’inquadramento delle aziende sono modificati.

Premesso che, come ben noto, l’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, prevede che ogni variazione di rischio debba essere comunicata entro 30 giorni da quando è avvenuta, in questo periodo è necessario verificare ulteriormente se, nel corso dell’anno, vi siano state mutazioni.

In primis, ovviamente, bisognerà controllare che l’INPS non abbia mutato l’inquadramento dell’azienda, poiché, in tal caso, l’art. 6, MAT, prevede che pari mutamento debba essere posto in essere all’INAIL.

Tale attenzione è assai rilevante, poiché, come noto, il tasso di tariffa è ben diverso per una medesima attività tra una Gestione tariffaria e l’altra.

Una volta acclarato che l’inquadramento non è cambiato, bisogna passare al più delicato tema della classificazione, controllando se:

− il datore di lavoro ha iniziato nuove attività;

− qualcuna delle lavorazioni in essere è cessata.

Come di consueto[1], è il caso di ricordare che il professionista deve saper porre le domande giuste all’azienda, poiché non sempre la variazione corrisponde a quanto suggerisce il senso comune.

Si pensi all’azienda che da sempre produce il materiale di confezionamento per i propri prodotti e che improvvisamente decide di vendere parte di tale materiale ad altra azienda.

Fino a che la produzione è unicamente finalizzata all’inscatolamento dei propri prodotti, l’attività è complementare e, quindi, segue la classificazione principale[2], ma quando una parte del materiale di confezionamento viene venduto inizia una nuova lavorazione principale, benché i rischi apparentemente siano gli stessi.

Particolarmente importante è verificare l’eventuale variazione, poiché l’art. 10, MAT, prevede che, qualora la variazione totale o parziale dell’attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.) comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l’INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e il relativo tasso con decorrenza dalla data della variazione stessa.

Il comma 3, dello stesso articolo, prevede, però, che, in caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione che abbia comportato la liquidazione e il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto, i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

In pratica, quindi, ove non venga comunicata una variazione che aumenta il premio, il datore di lavoro dovrà versare premi e sanzioni arretrati, mentre qualora l’importo del premio fosse diminuito ove egli avesse tempestivamente denunciato la variazione, egli non potrà recuperare quanto versato in più.

Infine, il datore di lavoro potrà fornire al professionista chiarimenti circa eventuali mutamenti delle mansioni dei lavoratori o anche sui rapporti percentuali tra le varie lavorazioni.

A tal fine, è da ricordare che fin dal 2018 le posizioni ponderate sono state cessate e, pertanto, il datore di lavoro può ogni anno variare l’incidenza dei salari denunciati su ciascuna lavorazione e, anzi, deve farlo per evitare successivi addebiti da parte dell’Istituto assicuratore.

Accade spesso, viceversa, che il professionista denunci sempre le stesse incidenze e attività: ciò può attirare l’attenzione del servizio ispettivo INAIL, poiché appare inverosimile che, nel corso magari di decenni, l’incidenza tra le varie attività di un’azienda sia rimasta costantemente invariata.

 

Tassi, basi di calcolo e altro

Una volta superati positivamente questi controlli, veniamo alle date fondamentali da qui al 28 febbraio 2026.

Il primo appuntamento fondamentale è quello del c.d. blocco dei classificativi.

In sostanza, dal 18 ottobre 2025 al 18 novembre 2025 non è possibile, alla Sede INAIL, la creazione delle pratiche che hanno effetti sui dati classificativi del soggetto assicurante.

Si tratta di un blocco assai più ampio di quello previsto fino al 2018, poiché, con l’avvento della tariffa approvata con D.I. 27 febbraio 2019, le variazioni riguardanti l’inserimento di una nuova voce di rischio, la cessazione di una voce e la variazione delle retribuzioni nel triennio di osservazione hanno effetti sulla determinazione del tasso applicabile e, quindi, devono essere sospese.

I professionisti, pertanto, devono sapere che, ad esempio, ove aprano un nuovo rischio assicurativo in quel periodo, le sedi INAIL opereranno le dovute variazioni dopo la fine del blocco (ovviamente con la decorrenza corretta), poiché in quel periodo non è possibile porre in essere tali variazioni, in quanto è in corso il primo calcolo dei tassi.

In tale periodo non potranno nemmeno essere liquidati verbali ispettivi che hanno influenza sui classificativi per le medesime ragioni, quindi i verbali verranno liquidati:

− o prima di tale data;

− o successivamente.

A partire dal 17 novembre sarà disponibile il servizio on line “Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile”, che consente agli utenti di consultare gli elementi per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e scaricare la comunicazione del tasso applicabile 20SM in pdf e in Excel.

I tassi potranno in seguito essere all’occorrenza rielaborati, ma in tal caso vi sarà un apposito provvedimento dalla Sede competente e i nuovi tassi non saranno visualizzati nel suddetto servizio.

Ulteriore appuntamento importante è quello con le basi di calcolo. A partire dal 2 dicembre 2025 le comunicazioni delle basi di calcolo delle PAT già elaborate saranno disponibili nei servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.

A partire dal 2 dicembre saranno anche disponibili nel servizio on line “Visualizzazione elementi di calcolo” gli elementi di calcolo delle Posizioni assicurative navigazione.

Sempre a partire dal 2 dicembre 2025 saranno pubblicate nel Fascicolo aziende le comunicazioni delle basi di calcolo elaborate con la prima estrazione. Le restanti saranno pubblicate successivamente alla seconda e terza estrazione, effettuate nelle settimane successive.

Va notato che, dopo le estrazioni delle basi di calcolo, le Sedi INAIL possono effettuare le variazioni sia per le PAT (ad esempio esclusioni di soci, familiari, associati in partecipazione del nucleo artigiano, cessazioni), sia per le PAN.

Le variazioni, che comportano un aumento della rata anticipata, già comunicata alle imprese con l’invio delle basi di calcolo, devono essere necessariamente “rielaborate”. La Sede INAIL comunicherà, pertanto, al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in “Fascicolo aziende” o nel servizio “Visualizzazione elementi di calcolo”.

 

OT23: interventi entro l’anno

Entro il 31 dicembre 2025 le aziende devono porre in essere gli interventi finalizzati all’ottenimento dello sconto per prevenzione, ex art. 23, MAT (OT23).

Ovviamente i datori di lavoro dovranno curare anche i restanti requisiti per ottenere il beneficio, secondo quanto prevede la norma, che è il caso di riportare (art. 23, commi 1-2):

«L’INAIL, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che:

– sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e

– con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall’INAIL, relativi all’attuazione, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

La richiesta del beneficio dovrà essere effettuata entro il 2 marzo 2026, poiché il 28 febbraio cade di sabato.

 

Ridurre il presunto, versare il premio, inviare il foglio salari

Entro la scadenza dell’autoliquidazione, ovvero il 16 febbraio 2026, le aziende dovranno richiedere, come di consueto, la riduzione del presunto, beninteso ove ricorrano i requisiti previsti.

Infatti, i datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio, per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2026, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025. Analogamente, entro la stessa data, gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio, in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Entro il 2 marzo 2026, una volta versato il premio (intero o la prima rata), come di consueto le aziende dovranno, infine, inviare il foglio salari. Si tratta di un appuntamento di grande importanza, poiché il solo pagamento del premio non garantisce la regolarità contributiva: infatti, il datore di lavoro, se non denuncia i salari, non mette in condizione l’Istituto di calcolare l’esattezza di un eventuale versamento[3] (cfr. circolare INAIL n. 61/2015)[4].

Il mancato invio del foglio salari provocherà certamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro, che peraltro saranno differenziate a seconda dell’ammontare esatto dell’imponibile non denunciato.

Infatti, l’Istituto calcolerà provvisoriamente il premio sulla base della regolazione dell’anno precedente, ma al momento in cui saranno accertati i salari corretti (anche tramite verifica ispettiva, ed ecco una altra ragione per ricordarsi di inviare la dichiarazione delle retribuzioni) si potranno verificare 2 ipotesi:

  1. nel caso in cui i salari corretti siano più bassi, verrà contestata una sanzione amministrativa da 125 a 775 euro;
  2. nel caso in cui i salari siano più elevati, l’Istituto richiederà le sanzioni civili sulla differenza fra il premio provvisoriamente calcolato e quello realmente dovuto.

 

Conclusioni

Il calendario dell’autoliquidazione è per ora stato diffuso solo con nota interna da parte dell’Istituto e, quindi, potrà subire anche leggerissime variazioni, ma ciò che è importante è che i professionisti prestino la massima attenzione ai controlli e, ovviamente, alle scadenze prefissate.

Un ulteriore appuntamento importante per le aziende è quello fissato negli ultimi giorni del 2025, quando usciranno finalmente le istruzioni per l’autoliquidazione con tutti gli sconti previsti: a oggi, non è possibile fornire indicazioni circa l’esatta data di uscita delle istruzioni, che solitamente, peraltro, pervengono nell’ultima settimana dell’anno.

Come sempre, torneremo sull’argomento quando saranno diffusi tutti gli sconti applicabili, peraltro assai ridotti dopo l’entrata in vigore della Tariffa premi 2019.

[1] Sul tema della variazione di attività si veda F. Vazio, “Le variazioni di lavorazione Inail: attenzione a non sbagliare (o dimenticarsi…)”, in Strumenti di lavoro, n. 6/2021.
[2] L’art. 9, comma 1, MAT, prevede che agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
[3] Cfr. F. Vazio, “Cosa succede se il foglio salari non c’è o è sbagliato?”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 16-17/2024.
[4] Nella circolare si legge che «L’esito non regolare consegue non solo alla mancata regolarizzazione dei debiti contributivi, ma anche alla mancata regolarizzazione di denunce retributive obbligatorie periodiche omesse o con dati incongruenti. In tali ultimi casi infatti gli enti previdenziali sono nell’impossibilità di determinare i contributi o i premi dovuti». Fra le denunce retributive obbligatorie, la circolare enumera fra l’altro la dichiarazione delle retribuzioni delle polizze dipendenti o navigazione da presentare «entro il 28/29 febbraio dell’anno di rata per l’anno precedente o, in caso di cessazione, 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione».

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.

Percorso Paghe e Contributi 2.0