7 Novembre 2025

Congedo di paternità obbligatorio per la lavoratrice genitore intenzionale: indicazioni INPS

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, ha integrato il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, in seguito alla sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, in tema di congedo di paternità obbligatorio per la lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

In seguito alla sentenza, l’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, ha cessato di produrre effetti nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, dal 24 luglio, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo, l’Istituto precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma è stata dichiarata incostituzionale.

Inoltre, non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025, avvenute nel rispetto dell’art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.

L’INPS precisa che le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’art. 6, comma 6, Legge n. 138/1943, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’art. 47, comma 3, D.P.R. n. 639/1970.

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