Agevolazione “Resto al Sud” ed esenzione IVA per attività educative
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L’AE, con risposta a interpello 6 novembre 2025 n. 287, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l’esenzione IVA per attività educative nel caso in cui l’attività sia stata oggetto di agevolazione mediante il programma “Resto al Sud”.
L’interpello riguarda una ditta individuale che svolge attività di erogazione di corsi di lingua straniera (cod. ATECO 85.59.30). Il contribuente ha ottenuto un finanziamento attraverso la misura agevolativa “Resto al Sud”, sostenendo che tale finanziamento configuri un “riconoscimento per atto concludente” della propria attività formativa e che ciò permetta di applicare l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/1972. Tale disposizione richiede due requisiti:
- un requisito oggettivo, ossia la natura educativa/didattica delle prestazioni;
- un requisito soggettivo, relativo al prestatore, che deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una pubblica amministrazione.
Secondo il contribuente, il finanziamento pubblico rappresenterebbe una valida forma di riconoscimento implicito, in quanto l’ente che gestisce l’agevolazione valuta in modo approfondito i progetti presentati e ne attesta la sostenibilità.
L’Agenzia delle Entrate non condivide questa interpretazione. Richiama la circolare n. 22/E del 2008, che chiarisce come il “riconoscimento per atto concludente” sia ammesso solo quando un ente pubblico approva e finanzia uno specifico progetto educativo o formativo, effettuando un controllo diretto sulla conformità delle attività agli obiettivi educativi e sull’idoneità dei soggetti coinvolti. L’esenzione è, quindi, limitata esclusivamente alle prestazioni didattiche rese nell’ambito del progetto approvato e non si estende all’intera attività dell’impresa.
Nel caso di specie, il finanziamento “Resto al Sud” non riguarda la valutazione dell’offerta formativa in sé, ma rappresenta una misura generalista destinata a favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nelle regioni indicate dalla normativa. L’ente finanziatore opera una valutazione meramente economico-finanziaria e non un controllo didattico o formativo.
Conclude, pertanto, che manca il requisito soggettivo richiesto dall’art. 10, n. 20), e che il contribuente non può applicare l’esenzione IVA ai corsi erogati.


