17 Novembre 2025

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: recupero sulle risorse stanziate per l’anno 2024

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con circolare n. 143 del 14 novembre 2025, ha fornito istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS in favore delle imprese che, sulla base dei D.D. adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.

Per l’anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei Decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025: pertanto, le imprese non indicate nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

La circolare offre anche indicazioni in merito all’esposizione nel flusso UniEmens delle quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato: le imprese di cui all’allegato n. 1 devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
  • nell’elemento <SommeACredito> devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) sull’ultimo mese di attività.

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