Definizione di luogo di lavoro nell’esercizio della campagna antincendio boschivo
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 20 novembre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di applicazione del Titolo II Luogo di lavoro nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana.
Nello specifico, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha chiesto se nel lavoro AIB (Antincendio boschivo), che è lavoro agricolo-forestale, i luoghi dove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto dell’art. 62, comma 2, lett. d-bis), D.Lgs. n. 81/2008, che afferma che le disposizioni del Titolo II, D.Lgs. n. 81/2008, «non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola forestale», sono da considerarsi o meno luoghi di lavoro e, pertanto, se per le vedette e le postazioni AIB è applicabile il Titolo II luoghi di lavoro e, di conseguenza, l’allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008.
Il Ministero risponde precisando che, in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla Cassazione Penale, Sez. 3, n. 49459/2022, secondo cui «in caso di azienda agricola, non possono essere considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell’art. 2135 cod. civ.», nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal dall’art. 2135, comma 2, cod. civ..



