Legge di bilancio 2026: misure per genitori con almeno 3 figli
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L’art. 1, commi 210 – 212, Legge n. 199/2025, ha previsto per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con il primo contratto. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
I successivi commi 214 – 217, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, stabiliscono che daò 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le disposizioni attuative saranno emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).



