Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica industria
di Francesco Bosetti Scarica in PDF
Dopo mesi di serrate trattative, in data 22 novembre 2025 Federmeccanica e Assistal, insieme alle OO.SS. Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione di impianti.
Nel presente articolo andremo ad analizzare il contenuto di tale accordo, il quale, oltre a stabilire incrementi retributivi, prevede interessanti novità in materia di malattia, con l’estensione del periodo di comporto per i lavoratori con certificata disabilità e la regolamentazione dei permessi previsti dalla Legge n. 106/2025 a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche e/o invalidanti.
Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica industria
A poco meno di un anno e mezzo dalla scadenza del precedente rinnovo, il 22 novembre 2025 si è concluso ufficialmente l’iter di rinnovo del CCNL Metalmeccanica industria: l’accordo introduce aggiornamenti economici e normativi di rilievo; nello specifico le misure più significative riguardano, oltre a quelle già anticipate in premessa, la disciplina del tempo determinato, con la regolamentazione delle causali al ricorrere delle quali il contratto può essere stipulato, prorogato o rinnovato, oltre i 12 mesi di durata, e, in tema di congedo parentale, l’introduzione di 3 giorni di permesso annui retribuiti all’80% per le malattie dei figli fino a 4 anni di età.
La prima novità per il 2026 è rappresentata dall’incremento del valore degli strumenti di welfare contrattuale da 200 a 250 euro annui per lavoratore, che eccezionalmente per quest’anno dev’essere erogato entro febbraio, sempre sotto forma di welfare e non di retribuzione monetaria.
Nella tabella che segue vengono riportate le principali novità del rinnovo in esame, che verranno approfondite nei successivi paragrafi.
| Rinnovo CCNL Metalmeccanica industria – Decorrenza: 22 novembre 2025 – 31 ottobre 2028 | |
| Materia | Principali novità in sintesi |
| Incrementi retributivi | Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° giugno 2026, 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028 |
| Welfare contrattuale | Dal 2026 i lavoratori avranno accesso a nuovi strumenti di welfare aziendale, per un valore massimo di 250 euro annui, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Solo per il 2026, il credito welfare sarà reso disponibile entro il mese di febbraio |
| Orario di lavoro | Possibilità di organizzare un orario plurisettimanale fino a un massimo di 96 ore annue (settimana lavorativa fino a 48 ore), in un arco temporale massimo di 12 mesi.
Rispettivamente, dal 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2028, sono riconosciute ore aggiuntive di permesso retribuito per chi lavora su 18 o più turni settimanali e per chi lavora su 21 turni settimanali |
| Malattia | Regolamentazione dei permessi ex Legge n. 106/2025 per i lavoratori affetti da malattie oncologiche e invalidanti ed estensione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità certificata |
| Congedo parentale | Dal 2026 vengono introdotti 3 giorni annui di permesso retribuito all’80% per i genitori di figli fino a 4 anni |
| Tempo determinato | Previste le causali al ricorrere delle quali può essere stipulato, prorogato o rinnovato un contratto a termine oltre i 12 mesi di durata, comunque entro i 24 mesi |
| Aspettativa per lavoratori migranti | Nelle aziende con più di 150 dipendenti è introdotta la possibilità di richiedere per i lavoratori migranti un periodo di aspettativa non frazionabile da 1 a 2 mesi per favorire il ricongiungimento familiare |
Incrementi retributivi
Nell’ambito delle operazioni di rinnovo del CCNL, il primo atto compiuto dalle parti sociali è stato l’aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale.
Come per il precedente Accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021, nell’Ipotesi di accordo 22 novembre 2025 viene confermato il meccanismo di aggiornamento dei minimi retributivi, in virtù del quale è previsto, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2026, 2027, 2028), l’adeguamento della retribuzione tabellare sulla base della dinamica inflattiva misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT).
Nell’ipotesi in cui l’importo relativo a tale adeguamento risulti superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno riportati nella seguente tabella, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.
|
Livello |
Minimo dal 1/6/2026 | Minimo dal 1/6/2027 | Minimo dal 1/6/2028 |
| A1 | 2.907,01 | 2.985,33 | 3.070,61 |
| B3 | 2.838,99 | 2.915,48 | 2.998,76 |
| B2 | 2.542,98 | 2.611,49 | 2.686,08 |
| B1 | 2.370,33 | 2.434,19 | 2.503,72 |
| C3 | 2.211,43 | 2.271,01 | 2.335,88 |
| C2 | 2.064,88 | 2.120,52 | 2.181,09 |
| C1 | 2.022,12 | 2.076,59 | 2.135,89 |
| D2 | 1.979,37 | 2.032,70 | 2.090,76 |
| D1 | 1.784,94 | 1.833,02 | 1.885,37 |
Relativamente alla possibilità di assorbimento di eventuali superminimi, le parti sociali hanno precisato che gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente alla data del 1° gennaio 2017, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.
Welfare contrattuale
Come anticipato, l’Ipotesi di accordo 22 novembre 2025 prevede un’importante novità in tema di welfare: a decorrere dal 1° gennaio 2026, entro il mese di giugno di ogni anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 250 euro (prima 200 euro), da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Con riferimento al solo anno 2026 l’importo annuale in oggetto dovrà essere messo a disposizione entro il mese di febbraio.
La stringata disposizione sopra riportata non specifica quale sia il requisito per aver diritto ai 250 euro di welfare aziendale per l’anno 2026; ordinariamente, il CCNL prevede che hanno diritto a tale importo i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Il requisito di presenza al 1° giugno per l’anno 2026 è di fatto inapplicabile, alla luce del fatto che l’importo welfare dev’essere messo a disposizione entro il 28 febbraio 2026; pertanto, è necessario un chiarimento in merito delle parti sociali.
Orario di lavoro
In tema di orario di lavoro si registrano importanti novità che riguardano principalmente 2 aspetti:
- la flessibilità di orario;
- la riduzione annua.
Per quanto riguarda la prima tematica, l’Ipotesi di accordo 22 novembre 2025 prevede che l’orario plurisettimanale possa essere attivato per un massimo di 96 ore annue (prima 80 ore annue), da realizzarsi per l’intera forza, ripartiti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.
Nel caso in cui nel corso dell’anno siano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di “quote esenti”, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere:
- 128 ore annue (prima 120 ore annue) nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
- 136 ore annue (prima 128 ore annue) nelle aziende fino a 200 dipendenti.
Con riferimento alle maggiorazioni previste per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale, nonché nel caso di orario plurisettimanale, si prevede che ciascuna delle maggiorazioni, a partire dalla 81ª, sia elevata nella misura onnicomprensiva dell’8%.
In materia di riduzione annua sono previste le seguenti modifiche alle precedenti disposizioni contrattuali:
- dal 1° gennaio 2027, per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 18 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore, computato in ragione di anno di servizio (o frazione di esso), assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definitive in sede aziendale;
- dal 1° gennaio 2028, per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali comprendendo il turno notturno, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore, computato in ragione di anno di servizio (o frazione di esso), assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definitive in sede aziendale.
Malattia
L’Accordo di rinnovo 22 novembre 2025 introduce dal 1° gennaio 2026 importanti tutele per i lavoratori c.d. deboli, ovvero i lavoratori con disabilità certificata e i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche.
In materia di comporto, per i lavoratori con disabilità certificata sono riconosciuti:
- ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
- ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.
Per tali periodi è riconosciuta un’integrazione a carico azienda sino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
A tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, come previsto dalla Legge n. 106/2025, vengono riconosciuti i seguenti diritti:
- 10 ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Tali ore sono riconosciute anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle predette patologie;
- un periodo di congedo continuativo o frazionato, non retribuito e non superiore a 24 mesi.
Come precisato dalla circolare INPS n. 152/2025, le 10 ore di permessi aggiuntivi per visite, esami e cure mediche per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, sono indennizzati al 66,66% della retribuzione oraria.
Congedo parentale
In tema di sostegno alla genitorialità, il rinnovo del CCNL prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2026, di 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali è riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Al fine di usufruire di tali permessi, il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro dell’assenza tempestivamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.
L’Accordo di rinnovo 22 novembre 2025 precisa che la fruizione del permesso in esame non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata, né con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.
Tempo determinato
In materia di tempo determinato, si registra la regolamentazione delle causali al ricorrere delle quali il contratto a termine può essere stipulato, prorogato o rinnovato, oltre i 12 mesi di durata; pertanto, dal 22 novembre 2025 non è più possibile determinare tra le parti, lavoratore e datore di lavoro, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’estensione temporale del contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi.
Le condizioni previste dal CCNL che consentono l’assegnazione di un termine di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, sono le seguenti, da verificare all’atto dell’assunzione:
- assunzione di lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 1 anno, ovvero vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito di CIGS da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi di tempo inizialmente previsti, si determini un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
Aspettativa lavoratori migranti
Al fine di agevolare i lavoratori stranieri, molto spesso lontani dai propri familiari per motivi lavoratori, l’Accordo di rinnovo 22 novembre 2025 prevede che, nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio possano richiedere, per una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 2, non frazionabili, per il ricongiungimento familiare nei Paesi di origine.
A tal fine i lavoratori devono avanzare richiesta scritta e la Direzione potrà concedere il beneficio, considerando le necessità aziendali e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non superiore all’1% del totale della forza dell’unità produttiva (con arrotondamento all’unità superiore).
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle”.



