Autoliquidazione: applicazione provvisoria nuove aliquote
di Redazione Scarica in PDF
L’INAIL, con circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, ha comunicato che sono applicate, in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. L’Istituto ha pubblicato la nuova tabella A “Bonus”, prevista dall’art. 20, comma 5, MAT, e ha fornito indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.
Si ricorda che l’art. 1, comma 1, D.L. n. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198/2025, ha autorizzato l’INAIL «a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria», demandando la relativa attuazione a un D.I. dei Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 159/2025.
Visti gli stringenti tempi tecnici si fini dell’autoliquidazione 2025/2026, per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, la delibera n. 17/2025 del Presidente INAIL ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle medesime nuove aliquote, nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.
L’Istituto precisa che:
- l’aliquota di oscillazione in riduzione, di cui all’art. 20, commi 8 e 9, MAT, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%);
- restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (Malus), previste dalla Tabella B dell’art. 20;
- per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all’art. 21, comma 2, MAT, con la delibera del CdA INAIL n. 99/2024, sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla delibera del CdA INAIL n. 146/2025 sono applicate in via provvisoria, con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
- in caso di mancata adozione del D.I. previsto dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 159/2025, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’INAIL adottata con la delibera del CdA n. 146/2025;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il D.I. da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 198/2025, di conversione del D.L. n. 159/2025.



