Accesso al regime impatriati per il contribuente che all’estero aveva lavorato come frontaliere
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del nuovo regime agevolativo impatriati da parte di un lavoratore frontaliero che vuole rientrare in Italia dopo essere stato fiscalmente residente all’estero, dove ha lavorato per una società italiana.
L’Agenzia richiama la risposta a interpello n. 66/E/2025, dove aveva riepilogato i requisiti necessari per l’accesso al regime agevolativo dell’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 209/2023, che disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, TUIR:
- il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia) presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto «appartenente al suo stesso gruppo»;
- nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l’attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all’estero, la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, che, da 3, aumenta a 6 o 7 anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero;
- ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente regime speciale per lavoratori impatriati.
Pertanto, non sono poste condizioni riguardo al luogo dove l’attività lavorativa dev’essere svolta durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro in Italia.
Nello specifico, l’istante dichiara di essersi trasferito all’estero a partire dal 2018 e di voler rientrare in Italia a partire dal 2026 per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato all’estero, coincidente con il datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell’espatrio.
L’Agenzia chiarisce che, in presenza di tutti i requisiti indicati, l’istante potrà applicare il nuovo regime al reddito di lavoro dipendente derivante dall’attività lavorativa svolta in Italia, risultando integrato il requisito del periodo minimo di pregressa residenza all’estero, in tal caso pari a 7 periodi d’imposta.



