9 Febbraio 2026

Nullità della cessione di ramo di azienda: anche il cedente deve versare le retribuzioni

di Redazione Scarica in PDF

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2025 n. 31185, ha statuito che nella fattispecie di cessione di ramo di azienda successivamente dichiarato nullo, le retribuzioni già versate dal datore di lavoro cessionario non valgono a liberare il datore di lavoro cedente riconosciuto come datore di lavoro effettivo. Ne consegue che il lavoratore ha diritto al pagamento dello stipendio anche da parte del cedente per il periodo intercorrente dalla cessione alla riammissione in servizio, benché sia già stato versato anche dalla cessionaria.

Nel caso in esame 3 dipendenti avevano richiesto la condanna della cedente al pagamento completo delle retribuzioni omesse per il periodo trascorso tra la messa a disposizione per il rientro in servizio e l’effettiva reintegra.

 

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a giudicare il ricorso proposto da un’azienda contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che, confermando la decisione di primo grado, aveva condannato la Società a pagare le retribuzioni dovute a 3 lavoratori dipendenti per il periodo compreso 1° gennaio 2021-30 giugno 2022, nel corso del quale, a seguito della dichiarazione di nullità della cessione del ramo d’azienda a un’altra Società, i dipendenti avevano chiesto senza esito di essere riammessi in servizio.
L’azienda aveva proposto ricorso lamentando 5 motivi:
  1. la presunta esistenza di un giudicato preclusivo relativo alle pretese retributive dei lavoratori;
  2. la violazione dei principi sulla mora del creditore e la contestazione della possibilità per i dipendenti di ottenere l’intera retribuzione nonostante avessero percepito compensi dal cessionario, sollevando dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 36, Costituzione;
  3. l’erronea applicazione delle norme sull’adempimento del terzo e sulla disciplina dell’appalto in relazione agli effetti liberatori per il cedente;
  4. l’errata estensione dei principi affermati dalla giurisprudenza sugli appalti illeciti ai casi di trasferimenti d’azienda nulli, proponendo questione di legittimità costituzionale dell’art. 2112, c.c.;
  5. la critica alla conseguenza automatica del riconoscimento della retribuzione piena in caso di mancata reintegrazione, ritenuta lesiva dei principi di proporzionalità, libertà d’iniziativa economica e giusto processo, sollevando ulteriori dubbi di costituzionalità.
Gli Ermellini ha giudicato infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cassazione n. 24896/2025, 20303/2025 e 3505/2024 e precedenti conformi del 2023), secondo cui la nullità della cessione del ramo d’azienda prevede che, una volta dichiarata la nullità, il datore cedente sia obbligato a riattivare il rapporto di lavoro e, in caso di rifiuto, incorra nella mora del creditore, con conseguente diritto del lavoratore alle retribuzioni integrali, senza rilievo liberatorio per l’eventuale attività svolta presso il cessionario. La Corte ha, inoltre, ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate e ha escluso la sussistenza di un giudicato preclusivo.
I Supremi giudici hanno quindi rigettato il ricorso.
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