29 Marzo 2017

Il compenso dell’amministratore può essere espropriato per intero: giustizia è (s)fatta?

di Andrea Asnaghi

Le SS.UU. della Cassazione vengono investite della vexata quaestio della qualificazione giuridica della rapporto fra amministratore e società – o meglio, della disciplina processuale a tale rapporto applicabile. Ciò avviene con riferimento, nella causa da cui è scaturito il ricorso alla Cassazione e il rimando alle Sezioni Unite, alla pignorabilità limitata o meno del compenso dell’amministratore ex articolo 545 c.p.c..

L’ampia azione ricostruttiva delle SS.UU. non appare completamente convincente nell’intento di dirimere in via definitiva il contrasto giurisprudenziale innescatosi sull’argomento e apre i consueti scenari incerti sui quali forse sarebbe auspicabile un intervento normativo sistematico.

 

Il punto della questione e uno schema di sintesi della sentenza

Affrontiamo la questione sottoposta alle Sezioni Unite di Cassazione attraverso una preliminare esposizione sintetica dei vari passaggi della sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, qui in commento.

La Cassazione viene investita in ultimo grado di una lite scaturita da un’azione di pignoramento intentata verso i compensi dovuti da alcune società a un proprio amministratore,

Ciò che era in discussione era se tali compensi potessero essere pignorati per intero oppure, tramite l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c., comma 4, solamente entro la misura di 1/5; in primo grado la prima tesi era prevalsa, il secondo grado aveva invece ribaltato la precedente sentenza, qualificando l’attività di amministratore come lavoro parasubordinato e, quindi, ricompresa nell’alveo dell’articolo 545. Il conseguente ricorso alla Suprema Corte vedeva il giudice adito proporre la questione alle Sezioni Unite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi al riguardo. In particolare, la questione di cui è stato investito il Consesso di legittimità era stabilire “se il rapporto tra la società per azioni e il suo amministratore sia qualificabile come di lavoro parasubordinato o autonomo (ovvero estraneo a tale ambito)”, da cui discenderebbe l’applicabilità o meno a tale rapporto della disciplina dell’articolo 545 c.p.c. predetto.

Nell’analizzare i 5 motivi di ricorso attorei, le SS.UU., sgombrato il campo da aspetti di natura procedurale (i primi 2 motivi), che qui non rilevano ai fini dell’argomento trattato, e riaffermato – contro il quinto motivo di ricorso – che l’estensione della pignorabilità limitata di cui all’articolo 545 c.p.c. si estende certamente anche alle ipotesi di parasubordinazione (citando Cass. n. 685/2012), passa ad analizzare il terzo e quarto motivo del ricorso, che riguardano rispettivamente:

  • l’omissione, da parte del giudice di secondo grado, dell’accertamento del grado di subordinazione del debitore, che svolgeva la medesima attività “autonoma” (di amministratore) a favore di “più enti” (peraltro, trattasi di 2);
  • l’adesione, nell’ambito di un contrasto giurisprudenziale nella materia, alla tesi che esclude la qualificazione dell’attività dell’amministratore di Spa quale parasubordinata (ex articolo 409, comma 3 c.p.c.), difettando tale attività delle caratteristiche della continuità e della subordinazione. Mancando tale equiparazione fra amministratore e parasubordinazione, si determinerebbe l’esclusione dei relativi compensi per tale carica dalla limitazione di pignorabilità.

Il corpo centrale della sentenza è rappresentato dal punto 3 della stessa, che a sua volta si divide in una premessa e in 5 sottopunti.

Con la premessa, viene ripreso il concetto espresso dalla sentenza n. 685/2012, nella quale, ripercorrendo la storia del D.P.R. 180/1950 e la sua estensione nel 2005 al settore privato, a mente dell’articolo 52 del predetto D.P.R., è specificamente prevista l’estensione dei limiti di pignorabilità di cui all’articolo 545 c.p.c. ai rapporti di cui all’articolo 409, comma 3 c.p.c.. Tuttavia, poiché è pacifico per la Suprema Corte che tale estensione non operi verso i corrispettivi di lavoro autonomo o d’opera professionali, viene a rilevanza il tema posto all’attenzione delle SS.UU., cioè di quale sia la natura del rapporto fra amministratore e società per azioni.

Esaurita la premessa metodologica, che individua the matter of the question, la sentenza compie una breve disamina della dottrina, ricordando l’esistenza di 2 distinti, e antitetici, orientamenti al riguardo:

  1. la teoria c.d. contrattualistica, per cui fra amministratore e società si instaurerebbe un contratto che lega 2 soggetti distinti, ciascuno centro di interessi autonomo e spesso contrapposto all’altro; nell’ambito di tale orientamento viene posta in rilevo la sentenza di Cassazione SS.UU. n. 10680/1994, che sarà oggetto di specifica attenzione da parte della sentenza in commento;
  2. la teoria c.d. organica, secondo la quale l’amministratore è un organo necessario per la società che rappresenta, non soggetto quindi ad alcuna limitazione nei suoi poteri, che gli deriverebbero direttamente dalla legge e che non sarebbero limitabili ad opera dell’assemblea dei soci (a cui spetta solamente una funzione di designazione); il corollario di tale orientamento è l’inesistenza di 2 autonomi centri di interesse diversificati, da cui discende l’impossibilità di considerare fra gli stessi intercorrente un rapporto contrattuale (di natura patrimoniale) reso fra posizioni che non appaiono diverse e contrapposte, non essendo possibile separare la funzione gestoria da quella esecutiva.

Dando atto del contrasto dottrinale e giurisprudenziale che si è sviluppato in merito – contrasto che invero si è sempre orientato su questioni di natura procedurale, ovvero sull’applicabilità del rito lavoristico o di quello ordinario – le SS.UU. si confrontano (criticandola) con un’importante sentenza (sempre delle Sezioni Unite), la n. 10680/1994, che, nel tentativo di dirimere tale contrasto, aveva attribuito i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa all’attività di amministratore, in funzione (ed è un’annotazione fondamentale) di un’attività che, da un lato, verso terzi appare di mera immedesimazione organica, mentre sviluppa all’interno dei “rapporti di credito” che ben possono configurare interessi distinti e contrapposti.

La sentenza del 1994, nella ricostruzione ora operata dalle SS.UU., si sviluppava in 4 passaggi logici, di cui pare importante sottolineare i punti b) e d) (nella ricostruzione della sentenza n. 1545/2017, che li contesta), secondo i quali l’attività dell’amministratore presenta i requisiti della personalità, continuità e coordinazione (che la pongono all’interno dell’articolo 409 c.p.c.), mentre una situazione di ”debolezza contrattuale” (spesso difficile da sorprendere nel rapporto fra amministratore e società) non costituisce presupposto di applicabilità del predetto articolo 409.

Tuttavia, dopo questa sentenza il contrasto giurisprudenziale non si è sopito, in quanto, pur se l’orientamento maggioritario si è orientato in tal senso, non sono mancate sentenze che hanno riaffermato la natura autonoma e sostanzialmente organica del rapporto amministratore-società.

La critica della sentenza n. 1545/2017 all’orientamento del 1994 si sviluppa su 2 punti fondamentali:

  1. da un lato, secondo la SS.UU. n. 1545/2017, il requisito del coordinamento deve essere inteso “in senso verticale”, ovvero presentare requisiti simili “a quelli del lavoro gerarchico propriamente subordinato” (torneremo in un paragrafo seguente su questa affermazione), mentre l’amministratore è il vero “egemone” dell’attività societaria, nemmeno posto sotto il coordinamento o l’influenza dell’assemblea dei soci; mancherebbe quindi del tutto quella debolezza contrattuale che invece è il presupposto dell’applicabilità della disciplina processuale lavoristica, anche verso i parasubordinati;
  2. l’avvento del D.Lgs. 168/2003- che ha attribuito al Tribunale delle imprese la competenza riguardo ai rapporti societari – ha reso superato l’orientamento della sentenza del 1994, perchè in tali rapporti trova certamente collocazione anche il legame fra amministratore e società, di natura organica o più propriamente, appunto, “societaria”.

Così argomentando, la sentenza n. 1545/2017 enuncia il principio di diritto per cui: “l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società sono legati da un rapporto di tipo societario … che non è compreso in quelli previsti dall’art. 409 c.p.c.. … Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545 co. 4 c.p.c.”.

A questo principio le SS.UU. fanno precedere (al punto 4 della sentenza) un’importante eccezione, ovvero quella per cui l’enunciato predetto si applica all’amministratore nelle sue “funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente”, mentre non è escludibile che tra le parti si attui un “autonomo, parallelo e diverso rapporto” che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato o parasubordinato secondo gli accertamenti del caso.

 

Le diverse fattispecie dell’attività di amministratore di società: un universo variegato

Con finalità prodromiche al presente articolo, riteniamo utile una carrellata, non esaustiva, delle varie situazioni con cui si configura il rapporto fra amministratore e società.

Da un punto di vista formale, l’organo amministrativo può essere costituito da un amministratore unico, da più amministratori con poteri identici (c.d. amministrazione disgiunta) o da un Consiglio d’Amministrazione. All’interno di un Consiglio d’Amministrazione, poi, vi possono essere diversificazioni di funzioni, poteri e ambiti di intervento di ciascuno dei membri del Consiglio, con posizioni anche molti differenti fra loro.

Sul ruolo dell’identificazione fra amministratore e imprenditore può giocare un ruolo importante la detenzione o meno di quote della società: esse possono non sussistere del tutto, esserci in una quantità non significativa, oppure essere possedute dal socio amministratore in una qualità tale da permettergli di esercitare una concreta influenza sulla società o, ancora, di avere addirittura la maggioranza nel consesso sociale.

Sotto un profilo di capacità gestoria, abbiamo una casistica particolarmente variabile; si va dal confine “alto”, in cui all’amministratore sono dati i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino al limite “basso”, nel quale, al contrario, il consigliere del CdA riveste ruoli sostanzialmente marginali; vi sono poteri assegnati “in esclusiva”, che possono assumere una particolare connotazione (ad esempio in ambito sicurezza del lavoro, un potere esclusivo assegnato a un amministratore in tal senso può arrivare a configurarlo come “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008); vi sono infine poteri assegnati con una serie di limitazioni.

Rispetto alla composizione della compagine sociale, ancora, l’amministratore può essere espressione di un gruppo famigliare che, sostanzialmente, identifichi la società e la proprietà oppure la società può essere controllata o completamente partecipata da un’altra società (o far parte di un’holding): in tali casi è obiettivamente limitata la capacità decisionale dell’amministratore, obbligato a confrontarsi con direttive esterne, anche senza sfociare nella casistica del c.d. amministratore di fatto ovvero di un’eterodirezione esterna sotterranea.

Sotto il versante organizzativo, i poteri dell’amministratore possono subire, o meno, una limitazione nella soggezione a meccanismi di controllo e sistemi di gestione che impongono scelte obbligate.

Infine, l’amministratore può rivestire un ruolo meramente funzionale oppure assumere in sé poteri direttivi e gestionali che lo identifichino con la figura dell’imprenditore.

L’elencazione potrebbe andare avanti a lungo, ma ciò che si vuole qui rappresentare – ed è un punto critico nei confronti della sentenza in argomento – è che quando parliamo di amministratore di società ci troviamo di fronte a una pluralità di situazioni, che rendono difficile trovare una linea comune di demarcazione.

E, al netto dei diversi orientamenti dottrinali, l’eterogeneità e diversificazione delle sentenze di legittimità, ricordata dalle stesse Sezioni Unite, invece di rappresentare un mero contrasto interpretativo dovrebbe piuttosto suggerire, a parere di chi scrive, il diverso atteggiarsi della questione posta a base della riflessione della Suprema Corte (ovvero la qualificazione del rapporto fra amministratore e società e la sua rilevanza in termini procedurali) a seconda del caso concreto che si presenti, tanto che risulta difficile individuare un principio comune universale, a meno di sacrificare, in un senso o nell’altro, l’evidenza di ciascuna situazione peculiare (summum ius, summa iniuria). Al più potrebbero individuarsi dei criteri interpretativi – e non un principio statico – per orientare, in un senso o nell’altro, il giudizio al ricorrere di determinati indici.

Né, a tal fine, può dirsi soddisfacente l’eccezione del punto 4 della sentenza, fonte di contraddizioni che esamineremo nel paragrafo seguente.

Ma forse proprio qui si può in qualche modo valorizzare la sentenza n. 1545/2017, che ha indubbiamente il pregio di una ricognizione giuridica e dottrinale tale da mettere in discussione l’affermazione apodittica della precedente n. 10680/1994 (non fosse che la sostituisce con un’affermazione altrettanto apodittica), così da offrire lo spunto di una diversa angolazione da cui considerare il rapporto amministratore-società.

È pertanto da ritenersi che entrambi i criteri suggeriti dalle due contrapposte sentenze possano e debbano coesistere ed essere applicati caso per caso al ricorrere della situazione concreta.

In tal senso, già alcune sentenze di Cassazione (ad esempio n. 1726/1999), pur aderendo in via generale all’orientamento delle SS.UU. del 1994, ne avevano limitato la portata, individuando casi in cui il criterio della parasubordinazione non potesse esser applicabile (segnatamente, nei casi di amministrazione unipersonale o di amministratore unico, oppure amministratore delegato con le medesime funzioni dell’amministratore unico).

Tuttavia, nell’incertezza della disciplina adottabile, a parer di chi scrive una prevalenza dovrebbe in prima battuta essere riservata alla disciplina più tutelante la parte debole, o presunta tale: come dire che la necessità di non creare palesi ingiustizie tenderebbe a far optare per la procedura che appare più garantista e idonea a difendere anzitutto gli interessi della persona (restando prudenzialmente sotto la disciplina dell’articolo 409 c.p.c.).

Oppure – come detto – se proprio si fosse sentita l’esigenza di fondare una linea di indirizzo comune e inequivoca, meglio sarebbe stato individuare con una certa precisione i criteri distintivi secondo cui assegnare prevalenza ora all’una ora all’altra disciplina, invece che spostare seccamente il baricentro interpretativo da un orientamento all’altro, creando ingiustizie di ugual natura (anche se di segno contrario) di quelle a cui si vorrebbe rimediare.

 

Le altre criticità della sentenza

Se la critica fondamentale del concetto di diritto espresso dalla SS.UU. rimane quella del paragrafo precedente (è arduo, e sostanzialmente ingiusto, fissare una regola statica e predeterminata che non riesce ad applicarsi a una fattispecie multiforme ed estremamente mutevole), a ben vedere si riscontrano nella sentenza alcuni ulteriori passaggi che destano più di una perplessità e che minano la granitica inconfutabilità che la sentenza vorrebbe rappresentare.

Se è permesso un paragone che non vuole essere irriverente, così come l’esperienza ci insegna che spesso in una discussione chi alza la voce di solito appare poco convincente sull’effettività delle proprie ragioni, così la radicalizzazione ed estremizzazione dei concetti in uno scritto denunciano una forzatura logica che altrettanto depone a sfavore della bontà della tesi sostenuta, addirittura contro la bontà stessa (di cui la sentenza in argomento certo non manca).

Così, se appare estremamente ragionevole sorprendere nella disciplina processuale lavoristica di cui all’articolo 409 c.p.c. il presupposto di una qualche “debolezza” di una parte (che giustifica un rito proprio diverso dall’ordinario), è stupefacente che, in un’esegesi del termine “coordinamento” a supporto del proprio convincimento, le SS.UU. si spingano non solo a dire che il coordinamento “deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato”, ma che con esso si intende addirittura “l’eterodirezione dell’attività stessa” (sic!).

Tali sono infatti i concetti che nell’odierno, ma in certo qual modo anche passato, panorama giuslavoristico non solo qualificano “senza se e senza ma” il lavoro subordinato vero e proprio (etero-direzione) ma sospingono addirittura anche il rapporto parasubordinato (cfr. anche articolo 2, D.Lgs. 81/2015) nell’alveo delle amplissime tutele del lavoro dipendente qualora vi siano anche solo taluni requisiti particolarmente invasivi dell’autonomia operativa del collaboratore (la c.d. etero-organizzazione). E sorprende pertanto che le SS.UU., visto l’esteso dibattito innescato su questi punti da sempre, ma in particolare con le riforme del Jobs Act, entrino in tale questione “a gamba tesa” e utilizzando tali concetti senza alcuna delicatezza e discrezione terminologica. Volendo ragionare a contrariis, secondo il principio testè esposto dalla Cassazione dovrebbe essere negata in radice la tutela dell’articolo 409 c.p.c. a un autentico contratto di collaborazione coordinata e continuativa in cui le parti avessero stabilito (e rispettassero di fatto) l’assenza di etero-organizzazione ed etero-direzione. Il che, evidentemente, è un assurdo.

Piuttosto, occorre notare come fosse discutibile, da parte della sentenza del 1994 (e sul punto le SS.UU. nella sentenza n. 1545/2017 esprimono un concetto condivisibile), liquidare sbrigativamente il tema della debolezza contrattuale come estraneo ai presupposti di applicabilità dell’articolo 409.

Il problema, semmai, è quello di accertare se l’alterità (che di fatto esiste) fra amministratore e società si configuri in ciascuna situazione specifica come situazione di oggettiva debolezza anziché no, onde riservare a tale rapporto un’attenzione particolare sotto il profilo processuale.

E, visto gli effetti che ne derivano per il caso di specie (la pignorabilità del compenso), accertare se tale debolezza ha riverberi anche solamente sotto il profilo di una dipendenza economica, concetto che, quantunque scivoloso, nel panorama internazionale assume sempre più rilievo per definire lo spartiacque fra lavoro (e rischio) d’impresa ed attività personali. È del tutto evidente, infatti, che nell’articolo 409 c.p.c. si voglia dare attenzione all’attività lavorativa delle persone, dedicandovi una particolare tutela, anche quando, come nel caso dell’agente, l’attività sia esercitata in forma imprenditoriale, laddove in tale attività sia riscontrabile una subalternità.

E, infatti, probabilmente accortesi di essersi spinte troppo in là, le SS.UU. tentano un improvviso revirement nel punto 4 della sentenza, che a parere di chi scrive rappresenta una palese contraddizione. La Cassazione, infatti, ipotizza che possa instaurarsi, fra la società e la persona “che la rappresenta e la gestisce” un diverso e autonomo rapporto, che può assumere i connotati del contratto d’opera, del lavoro parasubordinato o, addirittura, del lavoro subordinato. Ora, a parte che tale divisione appare molto difficile da individuare nell’esercizio di un’attività unitaria, non si vede come potrebbe configurarsi tale alterità contrapposta (di fatto respinta costantemente dalla giurisprudenza, quantomeno per quanto concerne il lavoro subordinato, anche dirigenziale) qualora l’amministratore emergesse, come pretende la sentenza n. 1545/2017, come figura gestionale espressione di fatto dell’attività imprenditoriale caratteristica della società. È evidente che configurare anche solo la possibilità di tale rapporto (distinto o meno che sia), significa in qualche modo riconoscere quella “subalternità”, più o meno attenuata, che poche righe prima la Cassazione aveva provveduto a escludere in radice.

Il che riporta, circolarmente, ancora ad osservare che:

  • solo l’esame di ciascuna casistica concreta permette di applicare ora il criterio dell’esclusione della parasubordinazione, laddove si evidenziasse un’attività di carattere gestorio-imprenditoriale, oppure al contrario il suo pieno riconoscimento, qualora l’attività dell’amministratore, per quanto autonoma e caratteristica, si rivelasse più defilata e comunque dipendente da centri decisionali o gestionali ad esso contrapposti;
  • anche dopo la pur pregevole argomentazione che attraversa tutta la sentenza, le SS.UU. stesse appaiono poco convinte che, in assoluto, fra amministratore e società vi sia un rapporto “paritario” o addirittura di immedesimazione, costrette – come sono – dall’evidenza a salvare quella debolezza economico-contrattuale tanto evidente in molte situazioni.

 

Gli effetti fisco-previdenziali dell’orientamento delle Sezioni Unite

L’operatore attento può chiedersi se l’orientamento espresso dalle SS.UU. con la sentenza in commento possa avere qualche riverbero sull’inquadramento fiscale, previdenziale e assicurativo dei compensi erogati agli amministratori. A parere di chi scrive ciò sembra potersi escludere, in quanto, com’è di tutta evidenza, non cambia il trattamento fiscale, che rimane disciplinato in modo indipendente dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir. Anche l’aspetto previdenziale non varia, in quanto risulta ancorato all’aspetto fiscale (articolo 2, comma 26, L. 335/1995).

Ancora una volta è il caso di notare come il contributo alla Gestione separata, unico nel panorama previdenziale, non sia legato all’esercizio di un’attività, qualsiasi essa sia, ma alla mera percezione di un reddito, seguendo pertanto pedissequamente la qualificazione fiscale, cosicché un qualsiasi cambio dell’impostazione giuridica e/o lavoristica dell’attività de qua (come nel caso della sentenza qui in commento) risulta del tutto ininfluente ai fini fisco-previdenziali.

Pertanto non viene modificato in nulla l’attuale trattamento dei compenso agli amministratori, nemmeno sotto il profilo assicurativo.

Piuttosto, l’insistenza – del tutto innaturale, forzosa e ingiustificata, come abbiamo visto in precedenza – con cui la Cassazione ha voluto separare categoricamente l’attività dell’amministratore da quella di un ipotetico ulteriore distinto e autonomo rapporto, potrebbe fornire ulteriore supporto per la pratica delle due assicurazioni parallele, legittimando pertanto quella scelta (in molti casi abbastanza discutibile) delle aziende che, inserendo un dipendente nel CdA, gli erogano un compenso a parte come amministratore, trattandolo previdenzialmente nel più favorevole ambito della Gestione separata (oltretutto ad aliquota ridotta).

 

Riflessioni aggiuntive

Fatto salvo quanto sopra, alcune riflessioni in parallelo emergono dall’esame di questa sentenza.

Una prima constatazione, sconfortante per chi scrive, è che nel panorama giuridico italiano esiste un profondo scollamento fra la legislazione societaria e quella lavoristica, senza considerare le relative norme fiscali e soprattutto previdenziali e assicurative.

Ciò non solo determina profonda confusione fra gli operatori, ma spesso mette in contrapposizione interpretazioni giurisprudenziali che, quando sono a cavaliere fra i due ambiti, risentono dell’influenza di uno o dell’altro oppure, quel che è peggio, distorcono i concetti per farli rientrare forzatamente nello schema ritenuto utile alla trattazione del caso. Casi emblematici, oltre a quello considerato, riguardano ad esempio vexatae quaestiones, quali: la qualificazione, sempre ai fini procedurali, dei soci lavoratori di cooperativa o dei soci di cooperative artigiane, la figura del socio-amministratore nelle società commerciali e la sua previdenza, la partecipazione dei soci al lavoro della società e la subordinazione. L’evoluzione delle forme di lavoro e d’impresa richiede un profondo ripensamento organico e sistematico rispetto a un impianto incapace di cogliere i cambiamenti intervenuti; volendo fare un paragone, così come il lavoro subordinato di stampo industriale o post-industriale non riesce a comprendere le coordinate del lavoro nell’era di industry 4.0, così l’impianto societario e d’impresa civilistico, per quanto più volte modificato e aggiornato, non riesce a reggere il passo con i profondi mutamenti del tessuto economico e sociale. O, forse, sarebbe più corretto notare che entrambe le modifiche in questi due ambiti procedono su percorsi quasi paralleli e rischiano pertanto di incontrarsi molto raramente, con una disarmonia causa di evidenti discrasie.

Non sembra peraltro opportuno chiedere alla Suprema Corte di dare risposte organiche a questo scollamento, svolgendo una funzione suppletiva a tali carenze normative. Anche perchè, ed è una seconda considerazione, talvolta le enunciazioni di diritto scaturite in sede di legittimità o risentono della suggestione del caso in esame (e pertanto perdono l’oggettività che dovrebbe esser loro propria) o, esattamente al contrario, si perdono in disquisizioni di alto diritto, che rischiano di smarrire il senso della realtà, chiuse in un “iperuranio giuridico” forse soddisfacente per chi lo frequenta ma poco utile per chi da quelle sentenze deve far discendere decisioni concrete (ed eque), o, detto in altre parole, difettano di quella sistematicità e discernimento che da loro ci si aspetterebbe.

Un’ultima riflessione, più sul caso concreto, ci porta a considerare che anche le limitazioni operate dall’articolo 545 c.p.c. (e le eventuali estensioni di esso richiamate in sentenza e nel presente commento) sembrano legate a un passato in cui (in via generale) la forbice salariale, cioè lo scarto fra retribuzioni alte e retribuzioni basse, era meno accentuata di oggi (senza contare l’effetto che su tale divario ha avuto il diminuito potere reale di acquisto), e pertanto esse erano suscettibili di un trattamento uniforme. Oggi, la sottrazione di un quinto di una retribuzione di 1.000 euro mensili fa scendere il percipiente sotto la soglia di povertà, mentre nel caso di una retribuzione di 20.000 euro mensili incide su una mera porzione del “superfluo”. E anche lo stesso ambito di efficacia dell’articolo predetto non prende in dovuta considerazione lo sviluppo di quelle realtà economicamente dipendenti (anche se formalmente e giuridicamente autonome) che poco hanno a che spartire con il mondo realmente imprenditoriale.

Chissà che una prossima modifica del “timidamente” nascente Statuto del lavoro autonomo non ne tenga conto in qualche misura.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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