Accordo Italia-Moldova in tema di sicurezza sociale: disposizioni applicative
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L’INPS, con circolare n. 131 del 30 settembre 2025, ha illustrato le disposizioni applicative dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore dal 1° settembre 2025, contemporaneamente alla relativa intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
Pertanto, l’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la Legge n. 94/2023, cessa di esplicare i propri effetti, così come le disposizioni di cui alla circolare n. 28/2024 e al messaggio n. 2745/2024.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’accordo si applica:
- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Pertanto, l’accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’INAIL.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l’Accordo si applica alle seguenti prestazioni:
- pensione per limite d’età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.
L’Istituto precisa che l’Accordo non si applica, per l’Italia, all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia. Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l’accordo, bensì la normativa italiana di riferimento.
Inoltre, tenuto conto che il nuovo accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova più applicazione l’art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, come sostituito dall’art. 18, Legge n. 189/2002, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione
Infine, per la Moldova l’accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d’età e agli assegni sociali.



