16 Settembre 2025

Agevolazione fiscale per figli fiscalmente a carico al compimento dei 30 anni

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 243/E del 15 settembre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di detrazioni per carichi di famiglia, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 11, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) all’art. 12, TUIR, che prevede una detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio di età compresa tra 21 e 30 anni, con l’eccezione dei figli con disabilità accertata, per i quali la detrazione spetta senza limiti di età.

Rispetto al passato, la riforma restringe l’ambito soggettivo della detrazione, che prima spettava per tutti i figli dai 21 anni. Resta comunque fermo il requisito reddituale ex art. 12, comma 2, TUIR: i familiari si considerano a carico se il loro reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).

Il quesito riguarda gli effetti del compimento del trentesimo anno di età da parte di un figlio fiscalmente a carico: tale evento determina la perdita automatica della qualifica di familiare a carico o questa permane, con la possibilità per i genitori di fruire comunque delle agevolazioni relative agli oneri e spese sostenuti nell’interesse del figlio?

L’Agenzia chiarisce che la perdita della detrazione ex art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, al compimento dei 30 anni non comporta automaticamente la cessazione della condizione di familiare fiscalmente a carico, la quale rimane legata al solo requisito reddituale.

Pertanto, anche i figli ultratrentenni, pur non più beneficiari della detrazione per carichi di famiglia, continuano a rilevare come fiscalmente a carico ai fini delle detrazioni e deduzioni per oneri sostenuti nell’interesse dei familiari, quali spese sanitarie, scolastiche, universitarie, per interessi passivi e altre spese indicate all’art. 15, TUIR. L’Agenzia ribadisce che la possibilità di portare in detrazione tali oneri è indipendente dalla spettanza delle detrazioni per figli a carico, purché il requisito reddituale sia rispettato. Inoltre, viene ricordato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese: spettano dal compimento dei 21 anni fino al mese precedente al compimento dei 30, mentre successivamente restano fruibili soltanto le agevolazioni relative agli oneri, sempre che il figlio continui a rispettare i limiti di reddito.

Ai fini degli adempimenti, i sostituti d’imposta devono continuare a riportare nella CU i dati dei familiari fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non spettino più le detrazioni dirette, in quanto tali informazioni sono necessarie per consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni collegate agli oneri deducibili e detraibili.

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