Aiuti di Stato alle imprese per Covid-19: le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2022/04/soldi14.jpg)
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia medesima. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Il provvedimento, in attuazione del decreto Mef 11 dicembre 2021, ha approvato lo schema di autodichiarazione e ha definito le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
L’Agenzia precisa che anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi 1-9, D.L. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
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