Antisindacale l’imposizione della lingua inglese nelle relazioni sindacali transnazionali
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La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 ottobre 2025 n. 28790, ha stabilito che nelle relazioni sindacali transnazionali finalizzate alla costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) ai sensi del D.Lgs. n. 113/2012, l’impresa non può imporre unilateralmente l’utilizzo esclusivo di una determinata lingua (nella specie, l’inglese) senza garantire un adeguato servizio di interpretariato ai componenti della delegazione speciale di negoziazione (Dsn): ne consegue che, diversamente, compie una condotta antisindacale equiparabile al rifiuto di apertura dei negoziati, ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 113/2012, con conseguente costituzione automatica del CAE secondo la disciplina legale suppletiva.
Il caso
La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva dichiarato antisindacale la condotta aziendale consistita nel condizionare la convocazione della DSN all’uso esclusivo della lingua inglese, senza la previsione di un servizio di interpretariato, e aveva conseguentemente dichiarato la costituzione automatica del CAE per effetto del rifiuto datoriale di avviare correttamente il negoziato.
La Cassazione, investita della questione, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione della Corte territoriale.
La Suprema Corte ribadisce, innanzitutto, che l’uso di strumenti di comunicazione da remoto, come la videoconferenza, è conforme all’evoluzione delle relazioni sindacali e non integra automaticamente una compressione delle prerogative delle organizzazioni dei lavoratori, purché permetta un confronto effettivo e paritario. In caso contrario, l’imposizione unilaterale dell’uso esclusivo di una lingua non condivisa da tutti i componenti della DSN, in assenza di un servizio di interpretariato, è stata ritenuta oggettivamente idonea a limitare la capacità negoziale dei rappresentanti sindacali, incidendo sulla libertà di espressione, sulla pienezza del confronto e persino sulla scelta dei componenti della delegazione, che rischierebbe di essere condizionata da competenze linguistiche piuttosto che da rappresentatività sindacale.
La Corte sottolinea che la normativa europea e nazionale fa espresso riferimento alla necessità di garantire un adeguato servizio di interpretariato come strumento essenziale per l’effettività del diritto all’informazione e alla consultazione transnazionale. In tale contesto, si dimostra inadeguata la disponibilità datoriale a fornire corsi di lingua, in quanto non garantisce in tempi utili una partecipazione consapevole e immediata ai negoziati.
La Cassazione ritiene che tale condotta antisindacale equivalga a un rifiuto dell’apertura delle trattative, legittimando l’applicazione dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 113/2012 sulla costituzione automatica del CAE, decorso il termine di 6 mesi dalla richiesta sindacale.



