Applicazione dell’art. 4, Legge n. 300/1970, per le aziende interessate alla tracciabilità dei rifiuti
di Redazione Scarica in PDF
L’INL, con nota n. 831 del 28 gennaio 2026, ha offerto chiarimenti in merito all’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4, Legge n. 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del D.M. n. 59/2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell’art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, l’Istituto risponde a un quesito che chiede se «l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate, determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’art. 4, Legge n. 300/1970».
L’INL precisa che l’art. 188-bis, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, impone il tracciamento «dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1». Si tratta di una norma di carattere speciale, che rappresenta una condizione di esercizio dell’attività d’impresa e, pertanto, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 4, St. Lav., poiché non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Il documento di prassi evidenzia come la geolocalizzazione debba essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale.
Al contrario, qualora le aziende interessate intendano perseguire esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale o esigenza di sicurezza sul lavoro, dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.



