23 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo: soggette a tassazione le somme eccedenti il fringe benefit convenzionale

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 14/E del 21 gennaio 2026, in tema di auto ad uso promiscuo, ha precisato che il collaboratore può concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla Società per l’assegnazione dell’autoveicolo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell’arco temporale di 12 mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Tuttavia, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere trattenute dall’importo netto della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.

Il chiarimento deriva dalla richiesta di una società che vuole introdurre una nuova policy aziendale per le auto ad uso promiscuo e vuole avere conferma che il progetto sia conforme all’art. 51, comma 1, TUIR, cioè con la normativa fiscale che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi di sostituzione d’imposta.

Nel caso di specie, la società istante vuole introdurre una nuova car policy denominata “Car Flexi”, destinata ai manager, che prevede l’assegnazione in uso promiscuo di un’auto aziendale solo con automezzi a bassissima emissione di CO2 elettrici o ibridi plug­in e il contributo, da parte del dipendente, al costo del canone di noleggio non solo con la trattenuta mensile per l’uso promiscuo del mezzo pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ma anche attraverso l’accettazione che, nella determinazione dell’eventuale compenso variabile, l’azienda consideri il residuo onere economico a suo carico.

La Società specifica che, non essendo il valore della retribuzione variabile conosciuto al momento della sottoscrizione e per tutta la durata dell’accordo, poiché non ancora maturato né determinato, il dipendente accetta che nei parametri che definiscono la retribuzione variabile sia ricompresa anche la componente del residuo onere economico che l’azienda sostiene per assegnare quell’auto al collaboratore. Pertanto, dall’adesione all’accordo consegue anche che, nell’ipotesi in cui l’importo del premio variabile non sia sufficiente a coprire il debito del dipendente nei
confronti della Società, ovvero in assenza di premio variabile spettante, la differenza venga trattenuta al dipendente in un’unica soluzione ovvero in rate mensili di pari importo.

L’Agenzia ritiene, quindi, che il dipendente possa fruire del regime speciale di esenzione solo contribuendo con la trattenuta mensile pari al valore del fringe benefit convenzionale; il residuo costo di noleggio sostenuto dalla società, invece, dev’essere trattenuto dall’importo netto della retribuzione variabile attribuita al dipendente.

Utilizzo dell’AI nella consulenza del lavoro