7 Aprile 2020

Bonus 100 euro per COVID-19

di Cristian Valsiglio

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce importanti indicazioni in merito al Decreto Cura Italia.

Particolarmente importanti, anche se sembrerebbe con qualche imprecisione, sono le indicazioni sul bonus di euro 100 da corrispondere ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede.

A mente dell’articolo 63, D.L. 18/2020: “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. I sostituti d’imposta, pubblici e privati, che erogano redditi di lavoro dipendenti riconoscono in via automatica i premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

L’erogazione ai dipendenti è recuperata in compensazione tramite F24 con codice tributo 1699 (169E per gli Enti Pubblici), secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 17/E/2020.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 8/E/2020, il bonus di 100 euro deve essere corrisposto in base al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro. Sono agevolabili, pertanto, i lavoratori in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, ma non i lavoratori in smart working.

La determinazione dell’importo avviene utilizzando il rapporto tra le ore effettive lavorate (nella sede) nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Se il rapporto è 1 spettano 100 euro. Si deve ritenere che debbano essere prese a riferimento nel numeratore le sole ore di lavoro ordinario.

Tale rapporto è utilizzato anche in caso di lavoratori cessati nel mese di lavoro: in questo caso, tuttavia, nel denominatore dovrebbero essere considerate le ore lavorabili dell’intero mese.

Il Fisco ritiene che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time o part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Pertanto nel denominatore, sembrerebbe, si dovranno considerare le ore lavorabili di un lavoratore a orario pieno.

Sul calcolo del rapporto l’Agenzia delle entrate cade in inganno, precisando che “non devono considerarsi nel rapporto -né al numeratore né al denominatore -le giornate di ferie o di malattia”. Dal calcolo proposto dall’Agenzia delle entrate, se ben compreso, un lavoratore con un giorno di lavoro in sede e i restanti giorni in ferie o malattia riceverà 100 euro, in quanto il rapporto, eliminando nel numeratore e nel denominatore le giornate di assenza, sarà pari a 1.

Il bonus è erogato solo a coloro che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

L’Agenzia delle entrate ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000 euro, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva; ciò, a parere del Fisco, “in coerenza con i chiarimenti già forniti nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016”. In realtà, la predetta circolare affermava il contrario, ossia che nel reddito doveva essere considerato quanto erogato a titolo di premio assoggettato a imposta sostitutiva salvo il caso in cui il dipendente avesse optato per la trasformazione del premio in servizi di welfare defiscalizzati.

Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

L’erogazione del premio potrà avvenire con le retribuzioni liquidate in aprile, pertanto anche quelle relative alla paga di marzo, se corrisposte nei primi giorni di aprile; tale soluzione, tuttavia, come precisato dal Fisco, non è un obbligo, in quanto il premio potrà essere erogato fino al periodo di definizione del conguaglio (dicembre).

Da parte del sostituto d’imposta, il premio sarà recuperato in compensazione orizzontale mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E/2019, e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E/2020 sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699”, e, per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

 

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