Bonus ZES unica per il Mezzogiorno: le istruzioni INPS
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, ha illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’art. 24, D.L. n. 60/2024, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Sicilia e Sardegna) e ha offerto, a seguito dell’emanazione del D.I. Lavoro-Economia, e dei conseguenti atti di riprogrammazione delle risorse del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
La circolare ricorda che Marche e Umbria sono considerate parte della ZES unica Mezzogiorno solo dal 20 novembre 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 171/2025, che le ha incluse nella zona speciale, pertanto per queste 2 Regioni è possibile fruire del beneficio per le assunzioni effettuate a decorrere da tale data.
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro privati, a esclusione del lavoro domestico, che:
- nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione devono avere occupato fino a un massimo di 10 dipendenti;
- abbiano assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data dell’assunzione, abbia compiuto 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. L’esonero spetta anche per i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del beneficio.
Si ricorda che l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’art. 24, comma 7, D.L. 60/2024, e delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro (di seguito, PN GDL) 2021 – 2027.
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025 del D.I. Lavoro-Economia, adottato il 7 gennaio 2025, nonché all’esito delle attività di riprogrammazione delle risorse del PN GDL, effettuata tra il Ministero del Lavoro e la Commissione Europea, l’INPS illustra la misura in argomento e offre istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, tramite il modulo di istanza telematica reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.
L’INPS, ricevuta la domanda ed effettuate le dovute verifiche sui requisiti, in caso vi sia sufficiente capienza di risorse, fornisce riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procede alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.



