22 Gennaio 2026

Cassa forense: coefficienti di rivalutazione della pensione e violazione dell’obbligazione contributiva

di Redazione Scarica in PDF

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2025 n. 29679, in tema di previdenza forense, ha stabilito che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2, Legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione «effettivamente versata»; sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, comma 4, la pensione di vecchiaia dev’essere calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto, verificandosi in tal caso una violazione dell’obbligazione contributiva.

Al professionista spetta la prova liberatoria dell’art. 1218, c.c., ovvero della causa non imputabile di inadempimento, sulla circostanza per cui all’epoca fu versato il solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dallo stesso ente.

 

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contro la decisione della Corte d’Appello di Bari, che aveva accolto la domanda di un avvocato per la riliquidazione della pensione mediante rivalutazione dei redditi a partire dal 1980, secondo l’indice ISTAT relativo alla svalutazione 1979-1980 pari al 21,1%, anziché dal 1981, con una svalutazione minore (18,7%), come applicato dalla Cassa.

La Cassa deduce 2 motivi:

  1. la corretta interpretazione degli artt. 10, 15, 16, 26 e 27, Legge n. 576/1980, sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1981;
  2. la violazione dell’art. 2, Legge n. 576/1980, sostenendo che la riliquidazione non fosse possibile senza il pagamento dei maggiori contributi corrispondenti alla rivalutazione corretta.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i redditi da assumere per il calcolo delle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982 devono essere rivalutati a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della Legge n. 576/1980, applicando l’indice medio ISTAT relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Il riferimento all’indice 1980 è confermato anche dal fatto che la prima tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi prevista dall’art. 15, comma 2, Legge n. 576/1980, dev’essere redatta entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge e, pertanto, non poteva essere utilizzato l’indice medio annuo 1981.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, accolto. La Corte ritiene che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione devono essere coperti da contribuzione «effettivamente versata», sicché, in caso di applicazione di coefficienti di rivalutazione inferiori a quelli dovuti, con conseguente minor versamento contributivo, la pensione va calcolata sulla base dei redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente applicato e non su quello corretto. In altre parole, se in passato è stato applicato un coefficiente di rivalutazione errato e, quindi, sono stati versati meno contributi del necessario, non è possibile riconoscere una pensione più alta senza che tali importi mancanti siano stati versati.

Pertanto, vi è stata una violazione dell’obbligazione contributiva da parte del professionista, che, però, può provare la non imputabilità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1218, c.c., dimostrando che l’errore nel versamento dei contributi è stato determinato dalle richieste errate della Cassa e che tale mancanza fosse scusabile e non superabile con la diligenza propria del professionista.

Poiché tale accertamento dev’essere compiuto dalla Corte d’Appello, la Suprema Corte rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, la decisione.

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