31 Gennaio 2017

Computo dei dipendenti e disciplina applicabile al licenziamento

di Luca Vannoni

Le aziende con più di 15 dipendenti si vedono applicare una disciplina in materia di licenziamento, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze in caso di illegittimità, molto più tutelante per i lavoratori rispetto alle aziende di dimensioni inferiori. Tuttavia, se prima delle recenti riforme l’area delle aziende in tutela reale si caratterizzava monoliticamente per la reintegrazione, qualunque fosse il profilo di illegittimità, a seguito della Riforma Fornero e dell’introduzione delle tutele crescenti per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 l’obbligo di ripristino del rapporto ora è limitato a pochi casi, rendendo meno drammatica la distinzione tra aziende in base alla forza lavoro.

Se tradizionalmente il periodo di calcolo è sempre stato considerato semestrale, ultimamente si registrano una serie di sentenze dove il parametro di computo è l’anno, in grado di dar maggiori garanzie nella valutazione della forza lavoro stabile.

Particolarmente interessante sul punto è la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., 21 ottobre 2013, n. 23771, dove è stato considerato legittimo il computo effettuato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trento, basato sui seguenti principi:

  1. congruità, come periodo di riferimento per il calcolo della media occupazionale “normale”, dell’anno precedente il licenziamento;
  2. esclusione dei rapporti di lavoro non subordinati “genuini”;
  3. inclusione nella media occupazionale di eventuali rapporti formalmente non subordinati , come le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro accessorio, di cui si dimostri in sede processuale la riconducibilità al lavoro subordinato;
  4. per l’applicazione della tutela reale è sufficiente il superamento decimale della soglia di 15 dipendenti (es. 15,3) nella media occupazionale, senza che sia necessario il raggiungimento dell’unità superiore.

Riguardo alla durata del periodo di riferimento, è opportuno precisare che, in assenza di parametri normativi, si tende ad utilizzare l’anno antecedente il licenziamento quando l’azienda ha forti variabilità occupazionali per le caratteristiche dell’attività produttiva, come può essere, a titolo di esempio, l’attività alberghiera in località turistica dalle forti stagionalità

Tuttavia, come evidenzia la recente sentenza di Cassazione Civile, sez. lav., 8 novembre 2016, n. 22653, la media annuale può essere utilizzata per il calcolo dei dipendenti anche in assenza di fluttuazioni stagionali.

Secondo la Suprema Corte, non essendoci una previsione temporale espressa, l’ambito temporale cui occorre avere riguardo “non può quindi essere definito aprioristicamente, dovendosi avere riguardo alla concreta organizzazione produttiva e alla sua collocazione nel mercato ed in tal senso al tempo necessario in concreto e con riferimento al quello specifico momento per configurare una ragionevole stabilizzazione occupazionale”.

 

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