Contratti di ricerca e incarichi post-doc: obblighi contributivi
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, ha illustrato il quadro normativo di riferimento dei c.d. contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” previsti, rispettivamente, dall’art. 22 e dall’art. 22-bis, Legge n. 240/2010, e ha fornito indicazioni in ordine ai relativi obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.
Si rammenta che i contratti di ricerca, che hanno sostituito gli assegni di ricerca, sono rapporti a tempo determinato stipulabili da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni equiparate al dottorato, finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti. Possono accedervi i titolari di dottorato, specializzazione medica o curriculum scientifico idoneo, anche se con titoli diversi, e hanno durata biennale, rinnovabile fino a un massimo di 5 anni complessivi, con importo non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito, definito dalla contrattazione collettiva.
Gli incarichi post-doc, introdotti nel 2025, sono anch’essi rapporti a tempo determinato destinati alla fase pre-ruolo della carriera accademica e comprendono attività di ricerca, didattica e terza missione. Possono concorrere i titolari di dottorato o titolo equivalente, nonché soggetti con curriculum scientifico adeguato. Hanno durata minima annuale e massima triennale, derogabile solo per programmi europei MSCA, con compenso non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
Entrambe le tipologie non danno diritto all’accesso ai ruoli delle istituzioni stipulanti, non sono compatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o assegni di ricerca e, per i dipendenti pubblici, comportano aspettativa senza assegni, senza riconoscimento di contribuzione figurativa.
Quanto agli obblighi contributivi, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi previsti per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, secondo l’inquadramento previdenziale. Le Pubbliche Amministrazioni devono versare contributi IVS alle casse di riferimento, al TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP. È dovuta anche la contribuzione NASpI, pari all’1,61% (1,31% ordinario e 0,30% integrativo), mentre non è dovuto il contributo addizionale dell’1,40%. Le P.A. non sono, invece, tenute a contribuire per maternità e malattia, poiché tali tutele sono a carico diretto del datore.
Per l’esposizione nei flussi UniEmens, i contratti di ricerca vanno dichiarati con codice “52” e gli incarichi post-doc con codice “53”, mentre i lavoratori posti in aspettativa devono essere contrassegnati con i codici “63” e “64”. Questi codici si applicano a partire dalla data di pubblicazione della circolare.



