Contributi esteri deducibili per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 5/E del 15 gennaio 2026, in linea con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 17747/2024, ha chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, e devono essere indicati nel rigo E21 del modello 730/2025.
Il caso di specie riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia, che lavora all’estero dal 2024 come dipendente e applica, ai fini della determinazione del reddito prodotto, la disciplina delle retribuzioni convenzionali.
Infatti, l’art. 51, comma 8-bis, TUIR, prevede un regime speciale per i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività all’estero in modo continuativo per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi: in tali casi i lavoratori sono qualificati come fiscalmente residenti in Italia e il reddito non viene calcolato sulla base della retribuzione effettiva, ma sulla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro, a prescindere dall’effettiva retribuzione percepita. Tale regime in deroga prevede anche la non applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, che esclude dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
La risposta a interpello riprende anche il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17747/2024, in riferimento alla determinazione del reddito su base convenzionale: «nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo».
Pertanto, il lavoratore può dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero.



