5 Ottobre 2016

Il nuovo Cruscotto infortuni del sito Inail

di Monica Livella

Con l’abolizione del Registro infortuni dal 23 dicembre 2015, in applicazione del D.Lgs. 151/2015, all’articolo 21, comma 4, si era creato un “vuoto” relativo alla consultazione e analisi degli infortuni occorsi in azienda da quella data.

Come comunicato con la circolare n. 31 del 2 settembre 2016 l’Inail ha colmato questa lacuna con il rilascio della funzione di consultazione Cruscotto infortuni ai datori di lavoro, ai soggetti delegati e agli intermediari. L’applicativo era già disponibile da dicembre 2015 per gli organi di vigilanza preposti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Cos’era il Registro infortuni?

Il Registro infortuni era regolamentato dall’articolo 403, D.P.R. 547/1955, nel modello approvato dal D.M. 12 settembre 1958 e modificato con D.M. 5 dicembre 1996, e prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di annotare cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai lavoratori e che comportassero l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Le annotazioni riportate sul Registro infortuni venivano portate a conoscenza da parte del datore di lavoro al servizio di prevenzione dei rischi e rappresentavano un’importante fonte di analisi dell’andamento infortunistico aziendale ai fini della prevenzione e della valutazione del rischio.

Il D.Lgs. 81/2008 ne aveva previsto la sostituzione con la creazione del Sinp: un sistema nazionale, alimentato dalle denuncia dei datori i lavori di infortuni sul lavoro anche di un solo giorno e che ad oggi non è operativo.

L’abolizione del Registro infortuni ha quindi ridotto una buona parte di adempimenti in capo al datore di lavoro, ma al contempo ha reso necessario uno strumento che integrasse i dati in maniera semplificata. Tale è appunto in nuovo Cruscotto infortuni.

 

Nulla è cambiato in merito alla denuncia all’Inail dopo l’abolizione del Registro infortuni

L’abolizione del Registro infortuni a partire dal 23 dicembre 2015 non ha comunque comportato nessun diverso obbligo a carico del datore di lavoro in tema di denuncia infortuni all’Inail, che è, oggi come prima, legato al verificarsi di eventi che comportino un’astensione dal lavoro superiore a 3 giorni (franchigia).

È forse importante ricordare che dal 1° luglio 2013 c’è l’obbligo dell’uso esclusivo del canale telematico per l’inoltro della denuncia di infortunio, per la denuncia di malattia professionale e per la denuncia di silicosi/asbestosi; tale obbligo riguarda, oltre che i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Inail, anche le Pubbliche Amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, gli imprenditori agricoli, nonché i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

 

Le sanzioni amministrative per omessa o tardiva denuncia di infortunio rimangono invariate

Nulla è mutato rispetto alla situazione precedente l’abolizione del Registro infortuni anche in merito alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 1, lettera d), L. 561/1993, circa la violazione dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, per mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

La sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma di importo variabile da un minimo di 1.290 euro a un massimo di 7.745 euro.

Quando il personale amministrativo dell’Istituto accerta la violazione, il datore di lavoro, a norma dell’articolo 13, D.Lgs. 124/2004, viene diffidato a sanare l’inosservanza riscontrata e al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.290 euro.

Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e il pagamento della sanzione in misura minima, l’Inail, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35, comma 7, L. 689/1981, contesta la violazione del citato articolo 53: in quest’ipotesi, a norma dell’articolo 16 della stessa L.  689/1981, il datore di lavoro è ammesso, entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari a 2.580 euro.

Qualora anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 11, L. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni economiche).

 

L’attivazione del Cruscotto infortuni ad uso degli organi vigilanti

L’abolizione del Registro infortuni dal 23 dicembre 2015 privava gli organi di vigilanza (principalmente gli organi ispettivi dell’Inail, delle aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro) di uno strumento in grado di accedere ai dati infortunistici dell’azienda osservata o ispezionata. A tale scopo l’Inail ha rilasciato un accesso informatizzato, riservato agli organi vigilanti, alle banche dati Inail, denominato, appunto, Cruscotto infortuni, attraverso il quale acquisire dati e informazioni utili a orientare la loro attività.

Il Cruscotto infortuni è accessibile dagli Organi di vigilanza nell’apposita area Servizi on line del sito www.inail.it tramite l’inserimento di specifiche credenziali e consente query sugli infortuni per singolo soggetto o per tipologia di singolo settore per anno o per PAT (posizione assicurativa territoriale).

Attraverso tale applicativo gli organi preposti possono acquisire gli infortuni occorsi e denunciati all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015, mentre gli infortuni avvenuti prima di tale data vengono ancora consultati sul vecchio sul Registro infortuni, che quindi il datore di lavoro deve conservare.

 

L’attivazione del Cruscotto infortuni anche per il datore di lavoro e intermediari

Tenuto conto dell’importanza, soprattutto ai fini prevenzionali, di un data base di rapida consultazione con i dati relativi all’andamento infortunistico aziendale e della abolizione del Registro infortuni, l’Inail ha successivamente ritenuto di estendere l’uso dell’applicativo Cruscotto infortuni anche ai datori di lavoro, ai loro delegati e agli intermediari. Anche per questi utenti, quindi, dal 2 settembre 2016 le funzioni previste per gli Organi di vigilanza sono accessibili nell’area dei Servizi on line del sito Inail nella sezione Denuncia di infortuni e malattie professionali.

Il servizio prevede che l’utente datore di lavoro o intermediario sia fornito delle apposite credenziali per l’accesso ai Servizi on line e, in particolare, alla Denuncia di infortunio on line.

In Cruscotto infortuni è fruibile dagli utenti datori di lavoro e loro intermediari, cioè i datori di lavoro di aziende e loro delegati, e dai “grandi utenti” per gli infortuni occorsi ai lavoratori dei settori industria, artigianato, servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto. Laddove per “grandi utenti” si intendono i consulenti del lavoro e coloro che, in base all’articolo 1, L. 12/1979, sono ad essi assimilati (per es. i dottori commercialisti muniti della comunicazione di attività di consulenti del lavoro fatta alla DTL) e le associazioni di categoria.

Il datore di lavoro o un suo delegato potrà visionare solo i dati della propria azienda, mentre gli intermediari avranno accesso ai dati delle aziende che hanno in delega.

I dati degli eventi infortunistici estratti sono tutti quelli relativi a una singola:

  • unità produttiva, per Aziende e “grandi utenti”;
  • struttura, per il settore delle Pubbliche Amministrazioni;
  • località (indirizzo), per il settore agricoltura.

 

Il report annuale

Per la consultazione del Cruscotto è disponibile in rete un manuale e le informazioni possono essere richieste anche al Contact center al numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164164 da rete mobile, ma l’accesso appare comunque abbastanza intuitivo e rapido.

È particolarmente interessante la possibilità di estrarre un report in formato .pdf, in cui vengono riassunti gli infortuni occorsi, come detto dal 23 dicembre 2015, con l’indicazione del periodo, del nominativo, dei giorni di assenza per inabilità temporanea e/o la percentuale di inabilità in caso di danno permanente e altro.

Il .pdf riproduce su ogni riga un singolo caso d’infortunio ed è costituito da un unico file che contiene tutti gli eventi infortunistici relativi agli anni richiesti. In ogni pagina del report sono presenti esclusivamente eventi relativi a un anno, un’azienda, una PAT (Posizione assicurativa territoriale) e un’unità produttiva.

In testa alla pagina è presente sulla destra la data di richiesta e, quindi, di estrazione dei dati presenti nel report e, sul lato opposto, una sezione contenente:

  • il codice dell’utente che ha richiesto il report;
  • l’anno relativo agli eventi infortunistici in elenco;
  • la ragione sociale dell’azienda/denominazione dell’Amministrazione statale per la quale è stato generato il report;
  • il codice PAT dell’azienda relativo agli infortuni presenti nella pagina;
  • l’unità produttiva dell’azienda/struttura P.A. nella quale si sono verificati gli infortuni elencati.

Nella colonna “Conseguenze dell’infortunio” sono riportati i 3 casi possibili:

  • inabilità temporanea;
  • inabilità permanente;

Per ogni evento viene indicata la conseguenza inserendo il valore ‘1’ nella colonna corrispondente e ‘0’ nelle altre. Nell’ultima riga, a destra dell’etichetta ‘A riportare’, viene indicata la somma di tutti gli eventi presenti nella pagina per tipologia di conseguenza. Nella prima riga della pagina successiva, a destra dell’etichetta “Riporto”, vengono copiati i valori calcolati nella precedente, che quindi entrano nella somma dell’ultima riga corrente. Poiché il report è suddiviso per anni, la somma degli eventi è il risultato della somma di tutti gli eventi verificatisi per una singola unità produttiva o, in alternativa, per una singola PAT, per ogni singolo anno e il conteggio riparte da 1 per un nuovo anno. Per il settore agricoltura il report .pdf del Cruscotto infortuni ha la stessa forma, ma nei dati della sezione in alto a sinistra della pagina è assente la PAT, mentre l’unità produttiva è rappresentata indicando l’indirizzo della stessa.

 

Conclusioni

La funzione di consultazione e analisi dell’andamento infortunistico aziendale e dei principali rischi che era propria del Registro infortuni è ora esercitabile tramite l’accesso al Cruscotto infortuni Inail, che si rivelerà quindi un nuovo strumento utile per la tutela della sicurezza sul lavoro in azienda e indispensabile per predisporre le misure preventive da parte del datore di lavoro e del servizio di prevenzione interno.

Dal cruscotto rimangono esclusi gli infortuni in franchigia (prognosi inferiore a 3 giorni) e per ciò dobbiamo aspettare di vedere come anche questo “vuoto” verrà colmato.

L’accesso telematico alle informazioni è comunque un passo avanti verso la digitalizzazione dei rapporti tra istituzioni e cittadini, un impegno che l’Inail sembra voglia affrontare con impegno e in un’ottica di miglioramento continuo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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