3 Luglio 2018

Decreto Dignità e dintorni: illusione o necessità? 

di Marco Frisoni

Nel sempre convulso panorama nostrano del diritto del lavoro non poche perplessità stanno sorgendo dall’imminente (o ameno tale) c.d. Decreto Dignità, primo sforzo derivante dal neo-Ministro del lavoro Luigi Di Maio.

Sui contenuti di tale provvedimento si sprecano le illazioni più fantasiose e, sovente, spesso una in contraddizione con l’altra, considerando altresì che, almeno a prima sensazione, potrebbe trattarsi di un contenitore certamente ampio e, al tempo stesso, piuttosto disomogeneo per argomentazione e tematiche trattate, affrontate e regolamentate.

In effetti, potrebbe appalesarsi il rischio di doversi a breve confrontare con un dettato normativo al cui interno potrebbero trovare cittadinanza iniziativa obiettivamente doverose e sacrosante in commistione e combinato con interventi che, al contrario, ben potrebbero essere influenzati da dinamiche emotive (se non demagogiche), spesso discendenti da fatti di cronaca, con il rischio di proporre soluzioni di modesta prospettiva, in una logica primaria di soddisfacimento della pubblica opinione e, in altre parole, senza una visione costruttiva della vicenda sottesa.

Peraltro, non è di certo lontana nel tempo una fattispecie che, sull’onda dell’esigenza di sterilizzare l’avvento di una tornata referendaria e sulla spinta di pressioni ideologiche particolarmente intense, ha comportato l’abrogazione immediata del lavoro accessorio (il sistema dei c.d. voucher), forma di lavoro considerata come il non plus ultra della precarizzazione, salvo non valutare il fatto che, seppure in presenza di una diffusa modalità di utilizzo fraudolento di tale strumento contrattuale, vi era una parte di utilizzatori (e di prestatori di lavoro) riconducibili a una genuina esigenza di flessibilità (e occasionalità) lavorativa e che, dall’oggi al domani, si sono ritrovati, di fatto, privi di alternative percorribili in tal senso (la successiva introduzione delle prestazioni occasionali di cui al D.L. 50/2017 ha solo marginalmente risolto la critica questione).

In buona sostanza, l’auspicio è che, intorno al Decreto Dignità, si riesca a impiantare una serie di decisioni che, ancorché in una logica di legittima rispondenza alle aspettative dell’elettorato di riferimento, consentano di avviare un sano ed equilibrato dibattito incentrato sulle riforme che il mondo del lavoro nel suo insieme ancora necessita, al fine di renderlo adeguato al contesto di riferimento che, nel corso degli ultimi anni di grave crisi congiunturale, appare notevolmente mutato.

A titolo esemplificativo, accennando agli aspetti che dovrebbero (il condizionale, come si suole affermare in questi casi, è d’obbligo) trovare cittadinanza nel suddetto provvedimento (o in ulteriori che, probabilmente, seguiranno), si può anche convenire sull’esigenza una rivisitazione della flessibilità contrattuale, pur tuttavia non è immaginabile riportare indietro le lancette dell’orologio giuridico a epoche del tutto diverse rispetto a quella in cui ci si trova attualmente (su tutte, la paventata ipotesi di reintrodurre l’obbligo di giustificazione per apporre il termine che, peraltro, aprirebbe le porte a un nuovo interminabile contenzioso) e, soprattutto, mortificherebbe le genuine esigenze temporanee di forza lavoro, che sono tipiche dei nuovi mercati del lavoro, ove non sempre è possibile immaginare una programmazione di lungo periodo.

Anche la vexata quaestio dei riders, che manifesta la difficoltà e il disagio del diritto del lavoro ad adattarsi a nuove modalità di incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro, già potrebbe trovare sbocco in strumenti già esistenti (il lavoro intermittente) e che garantiscono ampie tutele (salariali, contrattuali, sicurezza sul lavoro, etc.) senza necessità di reperire alternative negoziali, a patto che vi sia la volontà (politica e sindacale) di aggiornarne la disciplina vigente.

Dopo di che, al centro di tutto, vi dovrebbe essere il lavoro (in una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe essere fattore quasi fisiologico e osmotico), che è dignitoso in quanto garantisce dignità (di tutele, non solo retributive) al lavoratore stesso, ma anche al datore di lavoro, che si troverà a fare parte di un sinallagma contrattuale virtuoso, dove le parti operano secondo i principi generali di correttezza, buona fede e leale collaborazione.

Forse il nuovo concetto di dignità del lavoro dovrebbero partire da un simile postulato, rappresentato, in altri termini, da un diverso approccio di tutti i soggetti coinvolti al mondo del lavoro e che rendano dignitoso il sotteso rapporto lavorativo.

 

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