Delega unica agli intermediari fiscali al via dall’8 dicembre 2025
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, ha reso noto che dall’8 dicembre 2025 i contribuenti potranno delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione con un’unica comunicazione. Gli intermediari, pertanto, dispongono di un ampio margine di tempo per adeguare le proprie procedure e i propri sistemi informatici in vista della nuova modalità di comunicazione delle deleghe.
Il provvedimento prevede modalità esclusivamente digitali per attivare (o revocare) le deleghe agli intermediari: la comunicazione potrà essere fatta direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web presente nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate oppure dall’intermediario delegato.
Il rinnovo delle deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore (nel caso in cui un intermediario ritenga di non potersi adeguare in tempo utile alle nuove modalità di comunicazione), invece, potrà avvenire entro il 5 dicembre. Infatti, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità, nei giorni di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 sarà operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe.
Inoltre, l’Agenzia prevede che, fino al 30 aprile 2026, gli intermediari non provvisti della delega alla consultazione del servizio Cassetto fiscale possono continuare a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei contribuenti che li hanno delegati, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per il periodo d’imposta 2024, e dell’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta 2025 e 2026, secondo le modalità previste nel Provvedimento dell’11 aprile 2025.
Infine, il provvedimento comunica anche la pubblicazione dell’aggiornamento delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento (allegato “2”).



