30 Giugno 2020

Divieto di licenziamento e sopravvenuta inidoneità

di Luca Vannoni

Nell’attesa di conoscere il destino del divieto di licenziamento, introdotto dall’articolo 46, D.L. 18/2020, e poi prorogato fino al 17 agosto, il Ministero del lavoro, con nota n. 298 datata 24 giugno 2020, ha affrontato un aspetto di tale divieto connesso con il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Si ricorda, infatti, che il divieto riguarda tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966: non solo, quindi, i licenziamenti per ragioni economiche o per soppressione del posto di lavoro, con motivazioni di natura oggettiva riguardanti il datore di lavoro, ma anche quei licenziamenti riguardanti la sfera giuridica del lavoratore, di natura oggettiva.

In particolare, in tale ulteriore sottoinsieme rientrano tradizionalmente il licenziamento per perdita del titolo abilitativo (si pensi alla patente di guida per un autista o il porto d’armi per una guardia giurata) e il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Quest’ultima fattispecie, essendo oramai pacifico che rientra nel gmo – in giurisprudenza esistono pochissimi precedenti in cui tale fattispecie è stata ritenuta una sorta di “giusta causa oggettiva” e relativi a ipotesi non ordinarie (nella Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 7531/2010 si affrontava il caso di un pilota di aereo dichiarato definitivamente inidoneo al volo) – è soggetta, pertanto, al divieto in questione.

Come ricorda la nota del Ministero del lavoro, l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 27243/2018; Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 13649/2019) e, pertanto, l’obbligo di repêchage rende la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’orientamento della giusta causa “oggettiva” rimane difficile da sostenere in relazione a sopravvenute inidoneità. Di fatto, si crea quindi una differenza poco comprensibile con il licenziamento per superamento del periodo di comporto, non rientrante nel divieto perché la norma di riferimento è l’articolo 2110, cod. civ..

 

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