Eccezione di decadenza del licenziamento ammissibile in sede di opposizione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2015, n.25046, ha ricordato che le due fasi del giudizio di primo grado, quella di cognizione sommaria iniziata con il ricorso ex co.49, art.1, L. n.92/12, e quella di cognizione ordinaria iniziata con l’opposizione ex co.51, si inseriscono nel medesimo grado e si pongono in rapporto di prosecuzione, dovendosi dunque ritenere che l’opposizione possa investire nuovi profili soggettivi e oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto, come quella di decadenza non sollevata dall’interessato durante la fase sommaria, giacché essa non vale come impugnazione, ossia come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea a introdurre nuovi temi della disputa: ne consegue che deve ritenersi ammissibile l’eccezione di decadenza dell’impugnazione del licenziamento ex art.6, L.n.604/66, sollevata dal datore soltanto in sede di opposizione.

