Edilizia: le istruzioni INPS per l’11,50%
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con circolare n. 145 del 21 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per l’accesso, per l’anno 2025, alla riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995.
Il beneficio si applica ai datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e del settore artigianato con codici da 4.13.01 a 4.13.05, limitatamente agli operai occupati a tempo pieno per 40 ore settimanali. La riduzione incide sulle contribuzioni diverse da quella pensionistica, escludendo il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. La base di calcolo va determinata al netto delle riduzioni previste dalle Leggi n. 388/2000 e n. 266/2005 e delle eventuali misure compensative spettanti.
L’accesso al beneficio richiede:
- la regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006;
- il rispetto della retribuzione imponibile determinata secondo la Legge n. 389/1989;
- e l’assenza di condanne definitive per violazioni della normativa sulla sicurezza nel quinquennio precedente.
La riduzione non spetta nei casi in cui il lavoratore benefici già di agevolazioni non cumulabili né nei contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente. Le istanze sono sottoposte a controllo automatizzato e, in caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido da novembre 2025 a febbraio 2026. La fruizione è consentita solo ai datori di lavoro con inquadramento coerente con il beneficio anche in fase di utilizzo, per il periodo gennaio-dicembre 2025. In caso di dichiarazioni non veritiere è previsto il recupero delle somme e la segnalazione all’Autorità giudiziaria.
Lo sgravio può essere esposto nel flusso Uniemens utilizzando il codice causale L206 per il beneficio corrente e L207 per il recupero degli arretrati relativi al 2025. Nei casi di matricole sospese o cessate, l’istanza deve essere inviata tramite la funzionalità “Contatti” allegando dichiarazione conforme all’Allegato 2; la Struttura INPS attribuisce il codice 7N all’ultimo mese di attività. Per gli operai non più in forza il beneficio si applica valorizzando l’elemento <TipoLavStat> con codice NFOR, senza indicare settimane e giorni retribuiti. La fruizione è consentita fino ai flussi contributivi di competenza febbraio 2026 e le domande possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.



