23 Settembre 2025

Esenzione fiscale incentivo posticipo pensione per forme esclusive AGO

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 247/e del 18 settembre 2025, ha chiarito che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, si applica anche alle quote di retribuzione derivanti dall’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO, compresi i dipendenti della Gestione pubblica.

L’art. 1, comma 286, Legge di bilancio 2023, è infatti stato modificato dalla Legge di bilancio 2025, che ha introdotto la possibilità per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico. In tal caso, viene meno l’obbligo contributivo del datore di lavoro relativamente alla quota del lavoratore e la somma corrispondente è interamente riconosciuta al dipendente in busta paga, con applicazione del regime fiscale agevolato di non imponibilità previsto dal TUIR.
L’istante ha chiesto se tale beneficio possa applicarsi anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO, quali la Gestione pubblica, dal momento che la norma menziona esplicitamente l’AGO e le forme sostitutive ma non le forme esclusive.

L’Agenzia ricorda che la disciplina originaria dell’art. 51, comma 2, lett.i-bis), TUIR, riguardava solo i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive, con esclusione quindi delle forme esclusive, e che tale limitazione era stata confermata dalla prassi precedente. Tuttavia, la Legge di bilancio 2025, all’art. 1, comma 161, ha ampliato l’ambito soggettivo dell’incentivo, includendo espressamente anche gli iscritti alle forme esclusive, estendendo quindi la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo e di percepire in busta paga la quota corrispondente.
L’Agenzia richiama, in particolare, la risoluzione n. 45/E/2025, che aveva già evidenziato come la finalità della norma sia di incentivare il posticipo del pensionamento e che questa sarebbe stata compromessa se le somme riconosciute ai lavoratori iscritti alle forme esclusive fossero state soggette a tassazione ordinaria. Pertanto, l’estensione operata dal Legislatore deve intendersi accompagnata anche dal riconoscimento del beneficio fiscale della non imponibilità. Di conseguenza, le quote di retribuzione riconosciute ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia iscritto all’AGO, a una forma sostitutiva o a una forma esclusiva, come la Gestione pubblica.
L’Agenzia sottolinea che i destinatari dell’incentivo sono i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato flessibile, ossia 62 anni di età e 41 anni di contributi, oppure per il trattamento di pensione anticipata ordinaria, ossia 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. In entrambi i casi, la somma riconosciuta al lavoratore in sostituzione della quota di contribuzione è esente da imposizione fiscale, garantendo così coerenza con l’obiettivo incentivante della norma.

NormAI