17 Marzo 2021

Esoneri contributivi per mancata fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19: i recenti chiarimenti Inps

di Michele Donati

Nel corso del presente articolo andremo a esaminare le implicazioni inerenti alle misure di cui al D.L. 137/2020 (articolo 12, commi 14 e 15), e alla L. 178/2020 (articolo 1, commi 306-308), anche e soprattutto alla luce dei nuovi chiarimenti contenuti nelle circolari Inps n. 24/2021 e n. 30/2021. Andremo ad approfondire le previsioni dettate dall’Istituto, che anticipano i meccanismi di fruizione, sebbene siano ancora mancanti la necessaria autorizzazione da parte della Commissione Europea (rientrano entrambe nel Temporary Framework), e, conseguentemente, le istruzioni più squisitamente operative, che l’Inps rinvia a futuri messaggi.

 

Esoneri contributivi in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali COVID: cenni introduttivi della logica sottesa

Nel corso del presente articolo andremo ad analizzare e approfondire le misure previste dal D.L. 137/2020 e dalla L. 178/2020, in materia di esoneri contributivi connessi al mancato ricorso ad ammortizzatori aventi causali COVID, che hanno trovato nell’arco di pochi giorni le prime specificazioni fornite dall’Inps.

Entrambe le forme esonerative mutuano il concetto introdotto dall’articolo 3, D.L. 104/2020, andando a prevedere una riduzione alternativa in un caso (articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020), ovvero una sua riproposizione quantunque attenuata in un altro (articolo 1, commi 306-308, L. 178/2020), e sostanzialmente, per tale comun denominatore, presentano tra loro una stretta interconnessione; a dimostrazione di tale caratteristica si colloca la sostanziale coincidenza degli atti amministrativi che saranno il faro della trattazione, e cioè le circolari Inps n. 24/2021 e n. 30/2021, caratterizzate da forti analogie, e nei contenuti, e nella stessa struttura adoperata dall’Istituto.

In particolare, entrambe le circolari si preoccupano (probabilmente più di quanto in prima istanza era stato fatto a riguardo dell’esoneri di cui all’articolo 3, D.L. 104/2020) di definire in maniera forte le condizioni che si pongono in alternativa rispetto alle 2 misure in trattazione, e la cui presenza, quindi, ne estromette la possibilità di fruizione.

Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna misura esonerativa, si vogliono trattare in maniera preliminare e congiunta 2 degli aspetti che caratterizzano entrambe le misure incentivanti:

  • sia l’esonero di cui all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020, quanto quello di cui all’ articolo 1, commi 306-308, L. 178/2020, si sostanziano in misure che non riguardano la generalità delle imprese e dei lavoratori e, quindi, proprio per questo, soggiacciono alla generale normativa in materia di aiuti di Stato, e a quella particolare del Temporary Framework, trattandosi di interventi volti a contrastare gli effetti delle misure volte a fronteggiare l’emergenza COVID. Si è ancora in attesa dell’adeguata autorizzazione della Commissione Europea;
  • entrambe le misure agevolative sono tendenzialmente compatibili con altri incentivi di carattere previdenziale, fatta salva l’esplicita presenza di previsione contraria.

 

Esonero contributivo ex D.L. 137/2020 e circolare Inps n. 24/2021

Si è molto dibattuto circa le modalità previste per la fruizione dell’esonero di cui all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020, in quanto la sua previsione normativa è pressappoco coincisa con la fornitura, da parte dell’Inps, delle regole applicative dell’esonero ex articolo 3, D.L. 104/2020, che può essere, a ragione, considerato l’apripista degli incentivi calibrati sulle ore di sospensione/riduzione usufruite in un dato periodo da un datore di lavoro, a fronte del mancato utilizzo di ammortizzatori sociali in un altro momento cronologico.

 

Il dettato normativo

Partiamo dal dettato della norma, la quale prevede che ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di cui al comma 1, e quindi le ulteriori 6 settimane fruibili nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione fruite nel mese di giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

 

Datori di lavoro interessati dalla norma

Il primo tassello che pare doveroso fissare è costituito dalla platea dei datori di lavoro potenzialmente rientranti tra i beneficiari della misura in esame, che sono quelli del settore privato, ad esclusione di quello agricolo.

La circolare Inps n. 24/2021 tiene a sottolineare la rilevanza non tanto del datore di lavoro che richiede le integrazioni salariali nel suo complesso, quanto delle matricole in concreto interessate dagli interventi; viene, infatti, specificato come l’importo dell’esonero sia determinato in relazione al parametro contributivo delle singole matricole interessate da interventi di sospensione/riduzione ex articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020.

In buona sostanza, laddove il datore di lavoro abbia in dote una pluralità di posizioni Inps, ciascuna vive di vita propria ai fini dell’applicazione e della determinazione dell’importo dell’esonero.

La circolare n. 24/2021 si preoccupa anche di esaminare le fattispecie nelle quali si registra una variazione della compagine datoriale per effetto di operazioni straordinarie.

In particolare, in ipotesi di cessione di ramo d’azienda intercorso tra la concretizzazione del diritto (ricorso ad ammortizzatori sociali con causale COVID nel mese di giugno) e concreta fruizione dell’incentivo, la possibilità di accedere all’agevolazione resta in capo alla cedente.

Diversamente, in ipotesi di fusione per incorporazione, si assiste a una traslazione del diritto, che passa in capo al soggetto giuridico che viene a esistere a seguito dell’operazione straordinaria.

 

L’importo dell’esonero e il periodo di godimento

L’importo massimo dell’esonero fruibile dal datore di lavoro è pari alla contribuzione determinata sulla retribuzione persa nel mese di giugno 2020 per effetto della fruizione di ammortizzatori sociali aventi causali COVID. Il periodo di fruizione dell’incentivo in questione è pari a 4 settimane, che, in ogni caso, debbono collocarsi entro il 31 gennaio 2021.

Assistiamo, quindi, a una sostanziale riproposizione, con contestuale riparametrazione, dell’impostazione generale dell’incentivo di cui all’articolo 3, D.L. 104/2020: andando a prevedere che il periodo – e l’annessa contribuzione – complessivi ai fini del recupero dell’incentivo siano calibrati in un arco temporale di 4 settimane.

Tale lasso di tempo può collocarsi anche a cavallo di 2 mensilità, ma in ogni caso deve essere rispettata la capienza della contribuzione, sia riferita a ciascuno dei periodi singolarmente nel caso interessati (in ipotesi di conguaglio spalmato su 2 mesi), sia inerente alle 4 settimane previste.

In buona sostanza, l’importo massimo teorico dell’incentivo determinato in precedenza deve, poi, essere confrontato con la contribuzione del periodo di fruizione dell’agevolazione e il credito spendibile dal datore di lavoro è, in concreto, il minor valore che emerge da tale verifica.

 

Contribuzione oggetto dell’esonero

In linea con quanto già a suo tempo previsto per l’incentivo ex articolo 3, D.L. 104/2020, la misura dell’agevolazione è determinata in relazione alla contribuzione calcolata sulle retribuzioni perse in costanza di ricorso agli ammortizzatori COVID e, quindi, per effetto degli stessi.

È doveroso precisare che la contribuzione qui considerata è quella determinata sulla quota a carico datore di lavoro e che non rientrano nel computo gli importi ascrivibili al finanziamento di determinate coperture assicurative sociali e assistenziali. Non si devono, quindi, tenere in considerazione:

  • premi e contributi Inail;
  • l’eventuale quota di contribuzione destinata al finanziamento del fondo di solidarietà Inps;
  • l’eventuale quota di contribuzione destinata al finanziamento dei Fondi di solidarietà;
  • l’eventuale quota di contribuzione destinata al finanziamento dei Fondi Interprofessionali.

 

Condizioni di spettanza

Le condizioni di spettanza per accedere all’agevolazione si pongono in continuità con quelle generalmente previste in ipotesi di accesso e annessa fruizione di esoneri previdenziali:

  • comprovata regolarità (Durc positivo) rispetto agli obblighi di natura previdenziale e assistenziale;
  • assenza di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli obblighi di Legge. Si segnala, a tale riguardo, che non è variata la locuzione utilizzata dall’Istituto, per cui appare logico ritenere che rientri nell’alveo appena definito l’intera materia inerente al diritto del lavoro;
  • rispetto degli accordi collettivi a qualsiasi titolo siglati e, quindi, dell’intera disciplina contrattuale multilivello cui risulta assoggettato il datore di lavoro (nazionale, territoriale, aziendale).

 

Alternatività dell’esonero rispetto alla fruizione di ammortizzatori sociali

Un aspetto centrale della circolare Inps n. 24/2021 in materia di esonero ex D.L. 137/2020 (ma, come vedremo, anche della circolare Inps n. 30/2021, relativa all’incentivo di cui alla L. 178/2020, sebbene in forma più attenuata) è costituito dalla puntuale e approfondita disamina delle condizioni che, al loro verificarsi, possono escludere l’accesso alle agevolazioni in trattazione.

Per meglio comprendere questo passaggio è opportuno partire da uno dei principali pilastri sui quali poggia la ratio sottesa all’incentivo, e cioè la mancata fruizione di periodi di sospensione/riduzione conseguenti al ricorso di ammortizzatori sociali con causale COVID, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.L. 137/2020, che non deve configurarsi come una mera possibilità astratta, ma come una facoltà concreta.

Il concetto appena esposto si traduce nella possibilità di ricomprendere in tale platea i datori di lavoro che, in concreto, possono accedere all’esonero, potendo legittimamente e tangibilmente richiedere gli ammortizzatori di cui al D.L. 137/2020 e scegliendo di non ricorrere a tali sospensioni/riduzioni

Ed è qui che, di fatto, risiede la sostanziale alternatività tra l’incentivo di cui all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020, rispetto a quello contenuto nell’articolo 3, D.L. 104/2020: la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 137/2020, sottende, tra le altre condizioni, la completa e integrale fruizione delle prime 9 settimane di ammortizzatori sociali COVID riconosciute dall’articolo 1, D.L. 104/2020, che rappresenta a sua volta situazione ostativa per il riconoscimento dell’esonero ci cui sopra.

Invero, la stessa circolare Inps n. 24/2021 prevede una fattispecie eccezionale che mitiga tale incompatibilità tra completa fruizione degli ammortizzatori COVID da D.L. 104/2020, esonero ex articolo 3, D.L. 104/2020, e incentivo ex D.L. 137/2020, laddove viene richiamata la possibilità di ridurre anticipatamente il beneficio previsto dall’articolo 3, D.L. 104/2020, al fine di accedere ai trattamenti salariali previsti dal D.L. 137/2020, in assenza di una concreta fruizione di questi ultimi.

Ulteriore apertura concessa dall’Istituto, sempre correlata alla casistica poc’anzi descritta, è data dalla successiva facoltà concessa di richiedere la sospensione/riduzione ai sensi del D.L. 137/2020 solo per una parte dei lavoratori in forza presso l’azienda (e, ovviamente, ascrivibili a una determinata matricola), con conseguente riduzione del beneficio ex articolo 3, D.L. 104/2020, e annesso accesso all’incentivo di cui all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020, in via proporzionalmente riparametrata[1].

Altra condizione richiamata dalla circolare Inps n. 24/2021, in merito ai requisiti che danno potenzialmente piena possibilità di accedere agli strumenti di sostegno al reddito di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 137/2020, è l’appartenenza a uno dei settori di attività indicati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Ultima specificazione che merita di essere approfondita è quella contenuta nel paragrafo 2.1, quinto capoverso, circolare n. 24/2021, laddove viene ribadito che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, che siano anche solo parzialmente ricadenti dopo la data del 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati (e per la porzione temporalmente successiva), alle 6 settimane di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 137/2020.

Tale previsione sembra sottolineare che tutto ciò che viene autorizzato dopo la data del 15 novembre 2020, e che, quindi, finisce per erodere (anche indirettamente) il plafond delle ulteriori 6 settimane, finisce per essere ostativo rispetto all’accesso al beneficio di cui all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020.

 

Esonero contributivo ex L. 178/2020 e circolare Inps n. 30/2021: fonte normativa di riferimento e condizioni di alternatività

L’articolo 1, commi 306-308, L. 178/2020, hanno previsto una forma di esonero mutuata da quella appena esaminata, e di fatto coincidente, in termini di periodo oggetto di indagine, con quella in origine introdotta dall’articolo 3, D.L. 104/2020.

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 30/2021, che va a fissare le prime linee guida dal punto di vista strutturale dell’agevolazione, rimandando anche in questo caso a un successivo e futuro messaggio relativamente alla previsione di procedure concrete attuative.

Le circolari n. 24/2021 e n. 30/2021 possono essere definite “sorelle” per struttura e impostazione, e ciò discende dal fatto che, analogamente, c’è una stretta connessione tra le misure incentivanti cui le stesse vanno a dare specificazione.

Per questo motivo non verranno di seguito riproposti gli aspetti sostanzialmente coincidenti tra le 2 forme di esonero (datori di lavoro interessati, condizioni di spettanza e determinazione della contribuzione agevolata), ma ci focalizzeremo sulle caratteristiche che risultano, invece, essere non esattamente coincidenti; nel corso della trattazione vedremo come la mancata coincidenza, in realtà, è puramente ascrivibile alle fisiologiche differenze tra le 2 norme, così come alla base delle 2 forme di incentivo ci siano i medesimi criteri.

 

Il dettato normativo

L’articolo 1, comma 306, L. 178/2020, prevede che ai datori di lavoro privati (sempre con esclusione del settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, e quindi gli ammortizzatori con causale COVID riconosciuti per l’anno 2021 (12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i settori industriali che hanno accesso alla Cigo, ovvero 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per gli altri settori che hanno, invece accesso, a Fis, Cigd, Cisoa, Fsba), è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

L’importo dell’esonero e il periodo di godimento

In questo caso, il periodo oggetto di indagine ai fini della determinazione della misura massima dell’esonero è esattamente coincidente con quello inerente alla prima formulazione dell’esonero contenuta nell’articolo 3, D.L. 104/2020, e, quindi, i periodi di sospensione/riduzione fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020, con possibilità di fruire dell’incentivo per un periodo massimo di 8 settimane, che debbono essere comunque comprese entro la data del 31 marzo 2021.

Anche in questo caso, l’importo concreto dell’esonero sarà pari al minor valore tra quello appena definito e la contribuzione a carico del datoriale relativa al periodo[2] durante il quale l’esonero risulta operativo.

 

Alternatività dell’esonero rispetto alla fruizione di ammortizzatori sociali

Anche la circolare Inps n. 30/2021 rimarca in maniera forte quelle che sono le condizioni di alternatività al verificarsi delle quali può corrispondere o meno la possibilità di riconoscimento dell’esonero.

La principale condizione che deve essere rispettata è data dall’assenza del ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1, comma 300, L. 178/2020.

Si tratta delle integrazioni salariali aventi causali COVID e previste per l’anno 2021 nella misura di 12 settimane, con archi temporali calibrati e differenziati a seconda del settore di appartenenza del datore di lavoro, come già esaminato in precedenza.

Anche in questo caso la ratio sottesa all’esonero è quella di incentivare quei datori di lavoro che, potendolo fare, scelgono di evitare il ricorso a strumenti di sostegno al reddito con causale COVID.

Valgono, anche nella fattispecie in esame, tutte le specificazioni già viste, ivi compresa quella relativa al fatto che rilevano le matricole aziendali in concreto coinvolte in ipotesi di pluralità di posizioni previdenziali in capo al medesimo datore di lavoro.

Mutuando, poi, un principio già indicato dalla circolare Inps n. 24/2021 in relazione all’esonero di cui all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020, viene prevista la possibile fruizione dell’incentivo di cui all’articolo 1, commi 306 ss., L. 178/2020, anche laddove un datore di lavoro richieda prima la riduzione del periodo residuo di diritto alla percezione dell’agevolazione più anteriore (quella, appunto, contenuta all’articolo 12, commi 14 e 15, D.L. 137/2020) al fine di accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 300, L. 178/2020, senza poi, però, farne concretamente richiesta.

[1] La ratio sottesa a tale apertura pare essere ascrivibile alla constatazione che la sopravvenuta esigenza di ricorrere a strumenti di sostegno al reddito può ben essere parziale e circoscritta a determinati lavoratori (e non a tutti quelli occupati dal datore di lavoro e inseriti nella medesima posizione contributiva aziendale), per ragioni che esulano dalla mera volontà datoriale e trovano il loro fondamento nelle mutate esigenze aziendali legate anche all’introduzione di ulteriori misure restrittive volte a fronteggiare il COVID.
[2] Essendo il periodo entro cui fruire dell’esonero ex articolo 1, commi 306 ss., L. 178/2020, riferito a un arco temporale pari a 8 settimane, è implicito il suo concreto godimento in un arco temporale ultramensile.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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