29 Settembre 2025

Esonero contributivo per navi iscritte nei registri UE o SEE

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con circolare n. 129 del 25 settembre 2025, ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate, come previsto dall’art. 41, D.L. n. 144/2022.

La circolare chiarisce i requisiti per l’accesso al beneficio, le modalità operative per la sua fruizione, le regole di conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato e le istruzioni per la gestione delle denunce contributive e della contabilità.

Le imprese di navigazione residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia possono beneficiare dell’esonero per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi UE/SEE ammesse, a condizione che i rapporti di lavoro siano assoggettati al regime contributivo italiano ai sensi del regolamento CE n. 883/2004. L’esonero si applica alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati (IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR e relative aliquote), fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare, pari allo 0,30%.

Per le navi battenti bandiera UE/SEE il beneficio decorre dalla data di autorizzazione all’annotazione nell’elenco tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 300/2023.

L’agevolazione deve rispettare i vincoli degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi ed è finanziata con le risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’art. 41-bis, Legge n. 234/2012. Le imprese beneficiarie sono tenute ad aprire presso l’INPS una posizione contributiva con matricola per ciascuna nave ammessa e annotata, utilizzando i contrassegni specifici: c.a. “8Z” per navi UE/SEE e c.a. “3L” per marittimi iscritti nei registri di continuità di rapporto.

In sede di denuncia UniEmens devono essere utilizzati i codici lavoratore PM, P1 ed EM e le nuove causali appositamente introdotte:

  • EMIM per la fruizione dell’esonero,
  • R901 per il recupero delle quote IVS
  • R902 per il recupero delle quote relative agli altri contributi.

È prevista la possibilità di conguagliare nei flussi UniEmens da ottobre a dicembre 2025 gli arretrati riferiti al periodo dicembre 2023 – settembre 2025. Ai fini contabili è stato istituito il nuovo conto GAW37279 per registrare le somme oggetto di sgravio contributivo.

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