29 Giugno 2022

Esonero per il settore turismo: i chiarimenti della circolare Inps n. 67/2022

di Salvatore Luca Lucarelli

Con la circolare n. 67/2022, l’Inps fornisce chiarimenti e istruzioni per la fruizione dell’esonero istituito nell’ambito della misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dal D.L. 4/2022, il quale ha previsto, all’articolo 4, comma 2, il riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi.

 

L’esonero contributivo nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari

Il D.L. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, ha previsto, all’articolo 4, comma 2[1], il riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tale esonero – che rientra nel quadro delle misure adottate per il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica, ma viene previsto anche in relazione al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico – è oggetto della recente circolare Inps n. 67/2022 e riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e trova applicazione limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi. In caso di conversione di contratti termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.

In particolare, l’articolo 7, D.L. 104/2020, fa riferimento al precedente articolo 6, D.L. 104/2020, il quale prevede che: “ai datori (…) che assumono (…) lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto (…) l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. (…) Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero (…) è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato (…) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

La misura consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Il beneficio, come specificato dal richiamato articolo 7, comma 2, D.L. 104/2020 “è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”.

L’efficacia dell’esonero, considerata la sua applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è, conseguentemente, subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea, che è giunta con decisione del 7 giugno 2022, posto che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno la misura.

 

Datori di lavoro ammessi al beneficio

Come chiarito dalla recente circolare Inps n. 67/2022, possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Ai fini della corretta individuazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, l’Inps rinvia ai codici ATECO di cui all’allegato 1 della circolare n. 67/2022.

In particolare, i codici ATECO ammessi, collegati a determinati codici statistici contributivi (CSC), risultano essere:

  • per CSC 70501: alberghi (ATECO 55.10.00), villaggi turistici (ATECO 55.20.10), ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20), rifugi di montagna (ATECO 55.20.30), colonie marine e montane (ATECO 55.20.40), affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51), aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00); gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10); alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20);
  • per CSC 50102: attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52), attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12);
  • per CSC 70502 e 70709: ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11) e bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00);
  • per CSC 70502: ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42); ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50);
  • per CSC 41601 e 70503: gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20);
  • per CSC 70504, 40405 e 40407: gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30); gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41);
  • per CSC 70401: attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00), attività dei tour operator (ATECO 79.12.00), attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20), attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92);
  • per CSC 40404 e 70705: ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20);
  • per CSC 70708: altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19);
  • per CSC 11807 e 70708: stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, mentre non si applica nei confronti delle P.AS., come individuate dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. In caso di conversione di contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale indicata, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla conversione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.

Anche alla luce della sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.Lgs. 150/2015, l’esonero contributivo in trattazione spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

In virtù della ratio del D.L. 4/2022, consistente nella volontà di incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, l’Inps chiarisce che non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015.

In tal senso, l’Istituto previdenziale osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua, le cui durate, sul piano generale, sono soggette a limitazioni di legge[2].

 

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di 3 mensilità o fino a 6 mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (8.060 euro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio e, in particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120, cod. civ.” di cui all’articolo 1, comma 755, L. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, L. 296/2006;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all’articolo 40, D.Lgs. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118, L. 388/2000.

Sono, inoltre, escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, come chiarito nella circolare Inps n. 40/2018.

Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, L. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino a un massimo di 3 mesi e, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 2, D.L. 4/2022, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.

Analogamente ad altri tipi di esoneri, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e , in particolare, l’esonero è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, L. 234/2021.

 

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero contributivo, costituendo un incentivo all’assunzione, può essere riconosciuto in subordine al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

È richiesta, inoltre, l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, e costituiti dalle seguenti condizioni:

  • l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine[3];
  • l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

L’Inps rammenta anche che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione, ex articolo 31, comma 3, D.Lgs. 150/2015. Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, si sottolinea quanto ribadito dall’articolo 31, comma 1, lettera a), D.Lgs. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Tale condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all’assunzione, nel presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”.

L’obiettivo perseguito dalla misura in parola è, a parere dell’Inps, “senz’altro, più articolato rispetto a quanto previsto dal citato articolo 31” e, in tal senso, le risorse che: “finanziano la misura, infatti, sono preordinate al sostegno e al rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica, nonché in conseguenza degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. La finalità ultima perseguita è, quindi, quella di promuovere la massima espansione dell’occupazione tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro agevolati. Per questo motivo, la specifica regolamentazione introdotta con la norma in oggetto fa sì che la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lettera a), D.Lgs. 150/2015”.

La specialità della norma è confermata dalla previsione secondo cui l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della circolare n. 67/2022, si può fruire dell’esonero contributivo in oggetto, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 81/2015, trasformi a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il rapporto con il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3, L. 68/1999, di lavoratori disabili.

Analoga conclusione deve ritenersi, altresì, valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra a un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione Europea, in data 12 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e il predetto aiuto è stato approvato con la decisione del 7 giugno 2022.

Il beneficio in argomento è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020[4], e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese[5] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2022[6].

In riferimento all’esonero in trattazione, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione Europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti (…) a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (…) e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’Inps provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’agevolazione verrà registrata nel medesimo Registro nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale, in virtù di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera e), D.Lgs. 150/2015, risulta a carico dell’utilizzatore.

 

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo in trattazione mutua la propria disciplina da quella dell’esonero di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, che, a sua volta, rinvia all’esonero di cui al precedente articolo 6, D.L. 104/2020, il quale prevede che l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Con specifico riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale (ad esempio, esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi 10-15, L. 178/2020, e l’esonero totale per l’assunzione di donne svantaggiate di cui al medesimo articolo 1, commi 16-19), si rappresenta che, una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un’altra agevolazione.

Infatti, il presupposto alla base del riconoscimento di un incentivo all’assunzione è – fermi restando gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla disciplina di riferimento – l’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale tipologia di agevolazione deve decorrere dalla data di assunzione.

Ne consegue che, una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere a un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le 2 misure alternative tra loro.

 

Adempimenti dei datori di lavoro

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “TUR44”, appositamente predisposto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di 13ª e di 14ª mensilità;
  • l’indicazione dell’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

L’Inps verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l’impossibilità di riconoscere l’esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse. il datore interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo 3 mensilità per i rapporti a termine o stagionali o per massimo 6 mensilità nel caso di conversioni dei predetti rapporti, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo.

 

Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “TURI”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impiegati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di cui sopra il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM o, in sua mancanza, il codice fiscale;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 VIRTUALE, ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L560”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • con il codice “L561”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/Vig).

[1]Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’esonero di cui all’articolo 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1”.
[2] In base all’articolo 13, D.Lgs. 81/2015, “con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari”.
[3] Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a 6 mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e 3 mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori.
[4] La Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 alla quale si fa riferimento è quella nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 del 18 novembre 2021.
[5] Per la nozione di microimpresa o piccola impresa si rinvia a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014.
[6] Il termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del Temporary Framework è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 dalla Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, con la quale è stato anche aumentato il massimale concedibile e, da ultimo, differito al 30 giugno 2022, con la Comunicazione C(2021) final 8442 del 18 novembre 2021, che ha aumentato ulteriormente il massimale concedibile.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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