25 Settembre 2025

Fondo clero: aggiornamento dei contributi per l’anno 2024

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con circolare n. 128 del 23 settembre 2025, ha comunicato l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l’anno 2024 e ha fornito istruzioni relativamente alle modalità di pagamento.

In seguito al D.I. 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, l’importo del contributo annuo viene rideterminato in 2.053,89 euro, corrispondenti a 342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili, con un incremento di 105,23 euro rispetto all’ammontare precedentemente fissato. Tale aggiornamento, valido dal 1° gennaio 2024, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Gli iscritti sono tenuti al versamento della differenza entro il 31 marzo 2026 senza aggravio di interessi, con adeguamento automatico delle contribuzioni dal 2026.
La circolare distingue le modalità di pagamento tra versamenti autonomi e cumulativi.

L’Istituto illustra, inoltre, la procedura di “notifica del dovuto tramite lista”, utile nei pagamenti cumulativi, che consente alle diocesi e alle confessioni di verificare la corrispondenza tra importi attesi e dovuti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni relative a nuove iscrizioni, cessazioni o modifiche dello status. Per garantire correttezza e aggiornamento degli archivi, i dati devono essere trasmessi entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, mentre l’INPS restituisce la lista entro il giorno 25, con il totale da versare. Eventuali incongruenze devono essere corrette con comunicazioni integrative.
Vengono fornite precisazioni anche in materia di rimborsi: le domande devono essere presentate con apposita documentazione da parte delle diocesi o delle confessioni acattoliche, salvo i casi di errato versamento successivo alla pensione, in cui la verifica può essere effettuata direttamente dall’INPS. Si ribadisce che l’obbligo contributivo nasce dallo status di sacerdote o ministro di culto e decorre dall’ordinazione o dall’inizio del ministero in Italia, anche per i soggetti non cittadini italiani, purché al servizio di diocesi italiane o enti acattolici riconosciuti. L’iscrizione al Fondo non coincide necessariamente con l’accesso al sostentamento, che può avvenire in momenti successivi o non avvenire affatto; pertanto, i contributi dovuti prima dell’inserimento nel sistema restano a carico diretto del ministro di culto.

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