11 Dicembre 2025

Fondo di solidarietà servizi ambientali: finanziamento di programmi formativi

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, ha fornito istruzioni operative e contabili relative al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concomitanza con i fondi nazionali, territoriali, regionali o dell’Unione Europea, da parte del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

La domanda può essere inviata, a partire dal 9 dicembre 2025, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale www.inps.it, digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Quindi va selezionata l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà” e, dal menu a tendina dell’invio domande, si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le istanze possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda del lavoratore per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

Il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (c.d. tetto aziendale).

Per le istanze di finanziamento del programma formativo, i datori di lavoro richiedenti (posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z”) o i loro consulenti/intermediari devono associare alla domanda un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato dal servizio web o generato dall’apposita funzione, che consente di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri Fondi. L’Istituto precisa che tale codice non dev’essere utilizzato per l’esposizione degli eventi sul flusso UniEmens. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia conforme autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro.

I datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”, e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.

Percorso Formativo 2025/2026