Garante privacy: no all’accesso alla email del lavoratore licenziato
di Redazione Scarica in PDF
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 754 del 18 dicembre 2025, pubblicato sulla newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026, ha ribadito come il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati del lavoratore licenziato (nel caso di specie un amministratore delegato), rientrano nella nozione di corrispondenza e, pertanto, sono tutelati dal diritto alla segretezza.
L’amministratore delegato ha presentato reclamo al Garante perché, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione disciplinare cui è seguito il licenziamento, l’azienda gli aveva negato l’accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta attiva. Esercitando i propri diritti, e formulando una richiesta ai sensi del GDPR, aveva chiesto di disabilitare l’account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo al suo indirizzo email personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo email, non ottenendo riscontro.
Il Garante ha accertato che l’azienda per 2 mesi circa aveva continuato a ricevere le email indirizzate al lavoratore e ad inoltrarle a un altro account di posta elettronica aziendale, pratica che ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha quindi ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Nel definire l’ammontare della sanzione, pari a 40.000 euro, il Garante ha considerato la tipologia e la durata delle violazioni, il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e l’assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.



