In Gazzetta l’accordo Italia-Giappone in materia di vacanza-lavoro
di Redazione Scarica in PDF
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, sottoscritto a Roma il 2 maggio 2022.
L’accordo prevede che ciascuna parte possa rilasciare, a titolo gratuito, attraverso l’Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d’origine, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell’altro Paese risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi alcuni requisiti, tra cui si segnala:
a) abbia intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
b) abbia, al momento della richiesta del visto, un’età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti;
c) non sia accompagnato da persone a carico.
L’accordo stabilisce:
- il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone;
- il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un’attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.



