28 Ottobre 2025

Imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri del SSN: chiarimenti

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 272/E del 27 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di imposta sostitutiva nella misura del 5% sui compensi per lavoro straordinario disciplinati dall’art. 47, CCNL Comparto Sanità 2019-­2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, come previsto dall’art. 1, commi 354 e 355, Legge n. 207/2024.

L’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, che, pur essendo retribuibili a titolo di straordinario, non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all’art. 47, CCNL.

Nel caso di specie, le ”ore di pronta disponibilità” sono disciplinate dall’art. 44, CCNL Comparto Sanità 2019­-2021, il quale prevede che «Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3».
Circa la retribuzione di dette ore, il successivo comma 6 dispone che «In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore)».
Pertanto, pur se anche retribuibili a titolo di straordinario, le ”ore di pronta disponibilità” non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all’art. 47, CCNL, essendo contrattualmente previste dall’art. 44 del medesimo contratto collettivo.

Per le medesime ragioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale” non possano essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 47, CCNL Comparto Sanità 2019­-2021.

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