6 Giugno 2025

Impugnativa stragiudiziale licenziamento

di Redazione Scarica in PDF

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 marzo 2025, n. 7349 ha stabilito che l’impugnativa stragiudiziale ex articolo 6, comma 1, L. n. 604/1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.

Ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’articolo 1393, cod. civ..

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