Istruzioni INPS per il conguaglio contributivo
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Con la circolare n. 156/2025 l’INPS ha fornito le consuete istruzioni relativamente al conguaglio previdenziale 2025.
L’Istituto ricorda, anzitutto, che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio anche oltre la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Detti conguagli, che possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le conseguenti misure compensative, potranno essere inseriti anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.
Elementi variabili della retribuzione
Riguardo i c.d. elementi variabili della retribuzione, la circolare fornisce una lista che contiene: i compensi per lavoro straordinario; l’indennità di trasferta o missione; l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; l’indennità riposi per allattamento; le giornate retribuite per donatori di sangue; le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; i permessi non retribuiti; le astensioni dal lavoro; l’indennità per ferie non godute; i congedi matrimoniali; le integrazioni salariali (non a zero ore). Risultano assimilabili anche l’indennità di cassa e i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Viene evidenziato che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2025), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2026.
Massimale contributivo
In relazione al massimale contributivo (art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995), viene ricordato che lo stesso è previsto, quale massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, soltanto per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data. Detto massimale è pari, per l’anno 2025, a 120.607 euro. Si ricorda che il massimale non può essere frazionabile a mese e ad esso occorre, quindi, fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi siano stati rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, così come nel caso di rapporti simultanei in corso nell’anno. Nella diversa ipotesi in cui, nel medesimo anno, coesistano un rapporto di lavoro subordinato e uno di collaborazione, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per quanto concerne il Contributo aggiuntivo IVS dell’1%, si ricorda che lo stesso è stato previsto in favore di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%; tale contributo, a carico del lavoratore, si calcola sulla parte eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l’anno 2025, tale limite è risultato pari a 55.448 euro, che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.621 euro; per il versamento di tale contributo, infatti, dev’essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione. Le operazioni di conguaglio, pertanto, si rendono necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Monetizzazione delle ferie
Circa il tema della monetizzazione delle ferie e della relativa contribuzione, si rileva che l’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate da specifiche deliberazione del CdA INPS, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Potrebbe, quindi, verificarsi il caso in cui dette ferie vengano effettivamente godute dal lavoratore in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tal caso il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non risulta più dovuto e dovrà essere recuperato, a cura del datore di lavoro, portandolo in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.
Fringe benefit
Quale aspetto di attualità vengono analizzati anche i c.d. fringe benefit, indicando anzitutto i nuovi valori non imponibili previsti dalla Legge di bilancio 2025:
- 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori;
- 2.000 euro annui per i lavoratori aventi figli a carico.
Si ricorda che il superamento nell’anno, dei suddetti limiti, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2025, il datore di lavoro deve quindi provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, tenendo conto anche di eventuali erogazioni effettuate nell’anno da un precedente datore. Ai soli fini previdenziali, in detta situazione, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Nel caso di auto aziendali, concesse ad uso promiscuo, l’INPS indica la nuova disciplina impositiva prevista dalla Legge di bilancio 2025, ripercorrendo tutta l’intricata vicenda normativa. Sul tema del conguaglio viene fatto notare come anche per il valore del benefit auto emergente siano valevoli le soglie di non imponibilità previste in genere per i fringe benefit.
Riguardo eventuali prestiti hai dipendenti, esponendo la nuova disciplina del TUIR, l’INPS evidenzia come il confronto tra gli interessi applicati al prestito sia da effettuare con gli interessi calcolati al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, dunque non più in relazione al TUR vigente al termine di ciascun anno. Si ricorda, quindi, che la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea (ex tasso ufficiale di riferimento), a decorrere dall’11 giugno 2025, è pari al 2,15%.
Versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Seguono i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, che devono essere effettuati mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Nelle operazioni di conguaglio, pertanto, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Si ricorda che per le aziende che hanno iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2006 gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2025, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di invio della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2026 (31 marzo 2026). Da tenere conto che, come da ordinaria disciplina, anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dev’essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – dev’essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione il datore di lavoro deve, tuttavia, versare all’Erario l’imposta sostitutiva ex lege, ed entro il mese di dicembre 2025, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2026, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Operazioni societarie
Nei casi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112, c.c., ovvero nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefit.
Contributo di solidarietà
L’INPS ricorda che potrebbero verificarsi ipotesi di conguaglio anche in relazione al contributo di solidarietà, pari al 10% (ex D.L. n. 103/1991), su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare. Si ricorda che la normativa recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà.



