16 Marzo 2021

La CGE chiarisce quando la reperibilità è orario di lavoro

di Redazione

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19), ha stabilito che rientra nella nozione di “orario di lavoro”, ai sensi della Direttiva 2003/88, la totalità dei periodi di guardia o prontezza, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest’ultimo, di gestire liberamente, nel corso dei periodi in questione, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi. Viceversa, qualora i vincoli imposti al lavoratore nel corso di un periodo di guardia o prontezza determinato non raggiungano un siffatto grado di intensità e gli permettano di gestire il proprio tempo e di dedicarsi ai propri interessi senza limitazioni significative, soltanto il tempo connesso alla prestazione di lavoro che viene, se del caso, effettivamente realizzata nel corso di un periodo siffatto costituisce “orario di lavoro”.

Pertanto, al fine di stabilire se la reperibilità rientri nell’orario di lavoro, è necessario effettuare una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie – segnatamente, delle conseguenze di un termine assegnato e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso di tale periodo – per valutare se i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà di gestire liberamente, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti.

Alla luce di ciò, relativamente al caso di specie, sollevato da un pompiere tedesco che chiedeva di vedere riconosciuti i periodi di reperibilità alla pari del normale orario di lavoro, con diritto alla corresponsione della relativa retribuzione, la Corte dichiara non fondata la domanda, sia per il numero esiguo degli interventi effettuati durante la reperibilità, sia per il termine per raggiungere il luogo di lavoro, pari a 20 minuti, ritenuto congruo, anche alla luce della possibilità di utilizzo del veicolo di servizio messo a disposizione dal datore, che beneficia dei diritti di precedenza in deroga al Codice della strada.

 

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