Lavoro intermittente: ancora utilizzabile la tabella del R.D. n. 2657/1923
di Luca Vannoni Scarica in PDF
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 27 agosto 2025, ha confermato la possibilità di riferirsi alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, nel giustificare le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, nonostante l’abrogazione intervenuta per mano della L. n. 56/2025.
Tale provvedimento aveva, infatti, posto fine alla vigenza, dopo 102 anni, al Regio Decreto, il cui destino nel 2004 si era arricchito di una nuova dimensione grazie al D.M. 23 ottobre 2004: la sua conformazione originaria, infatti, andava a individuare le attività discontinue che non erano soggette alle limitazioni di orario previste dal D.L. n. 692/1923 – disciplina definitivamente superata dalla L. n. 66/2003 -; grazie appunto al D.M., si era trasformato nel riferimento, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, per utilizzare il contratto di lavoro intermittente, in assenza dei c.d. requisiti soggettivi legati all’età del lavoratore (età inferiore a 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).
Si ricorda, infatti, che l’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, per quanto riguarda le ipotesi di utilizzo, rinvia in primo luogo alla contrattazione collettiva e, in assenza di una regolamentazione da parte di quest’ultima, ad apposito decreto del Ministero del Lavoro.
In parallelo, a prescindere dalle ragioni oggettive sopra dettagliate, il comma 2 dell’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, consente l’utilizzo con soggetti di età inferiore a 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55.
L’art. 1, D.M. 23 ottobre 2004, sfruttando il rinvio previsto all’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 – norma ora abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 81/2015, che ne ha confermato i presupposti per utilizzare il lavoro intermittente – prevede, infatti, che la stipulazione di contratti di lavoro intermittente possa essere effettuata «con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657».
Il Ministero del Lavoro, con la circolare in commento, conferma la possibilità di utilizzare la tabella annessa al R.D. n. 2657/1923, nonostante l’abrogazione del Regio Decreto, in quanto la L. n. 56/2025 non avrebbe inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché «il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle … è da considerarsi quale rinvio meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama». Viene così confermato la recente nota dell’INL n. 1180/2025, citata dalla circolare.
Ad ogni modo, tenuto conto dell’età e delle finalità del provvedimento originario, è fatto noto che molte delle 46 voci presenti nella tabella siano assolutamente sfasate rispetto all’utilizzo del lavoro intermittente (ad es., capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri).
Ben vengano, quindi, per il presente, le conferme di utilizzo da parte di Ministero del Lavoro e INL, ma data la relativa semplicità nel procedere con D.M., tenuto anche in considerazione il sostanziale rifiuto delle parti sociali nell’attuare la delega e l’importanza, quindi, del Decreto per il concreto utilizzo, sarebbe lecito attendersi una revisione di tali causali, sia per avere un quadro molto più aderente al mondo odierno sia per evitare i rischi di non corrette applicazioni derivanti da interpretazioni non conformi a specifici chiarimenti da parte degli enti (come non ricordare la circolare INL N, 1/2021, che ha escluso l’applicabilità del lavoro intermittente per gli autisti sulla base del R.D., ritenendo tale mansioni non comprese nel punto 8, riferibile esclusivamente al personale addetto ai lavori di carico e scarico).



