Legge di bilancio 2026: lavoro occasionale in agricoltura
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L’art. 1, comma 156, Legge n. 199/2025, modificando l’art. 1, comma 343, Legge n. 197/2022, rende stabile, senza modifiche sostanziali, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, scaduta il 31 dicembre 2025.
La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 342 – 354, Legge n. 197/2022) aveva, infatti, previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale fosse, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando, però, una disciplina transitoria, prorogata a tutto il 2025, che ammetteva il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura in presenza di particolari condizioni.
In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato ammesse riguardano le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da:
- pensionati di vecchiaia o di anzianità
- persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS–COLL, Assegno di inclusione o ammortizzatori sociali;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Con l’eccezione dei pensionati, tali soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.



