15 Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026: incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

di Redazione Scarica in PDF

L’art. 1, comma 185. Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), ha stabilito che l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il D.D. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato Decreto Direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti di cui sopra, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all’art. 3, D.L. n. 79/1997, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo le disposizioni dell’art. 24, D.L. n. 201/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

I successivi commi 186, 187, 188 e 190 prevedono che per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, a condizione che al momento del pensionamento non godano già di APE sociale, che si trovino in una delle seguenti ipotesi:

  1. lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell’allegato B, Legge n. 205/2017, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  2. lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 1, comma 1, lettere a) – d), D.Lgs. n. 67/2011) che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1, D.Lgs. n. 67/2011, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata (art. 24, commi 6 e 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011), l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dal comma 185.

L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica, inoltre, al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori c.d. precoci, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età, solo se sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato E, Legge n. 232/2016, che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’art. 1, commi 1 – 3, D.Lgs. n. 67/2011).

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